Cassazione Civile, Ordinanza n. 01571/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha tassato, ai fini dell'imposta di registro, un decreto ingiuntivo che aveva condannato una debitrice principale e un fideiussore al pagamento di una rilevante somma, richiamando sia il contratto di fideiussione sia un atto di riconoscimento di debito. La banca ha contestato l'applicazione dell'imposta proporzionale, sostenendo che sia il riconoscimento di debito sia la fideiussione dovessero essere assoggettati, al più, a imposta fissa; ha inoltre dedotto l'esenzione degli interessi. In cassazione ha proposto due motivi: (i) violazione dell'art. 15, comma 2, D.P.R. 601/1973, per avere il giudice di merito ritenuto che la fideiussione fosse enunciata nel provvedimento giudiziario e quindi tassabile ex art. 22 D.P.R. 131/1986, nonostante la giurisprudenza di legittimità escluda che l'enunciazione di atti relativi a operazioni di credito a medio-lungo termine, già soggette a imposta sostitutiva, possa attrarre ulteriormente l'imposta di registro; (ii) violazione degli artt. 6 e 22 del D.P.R. 131/1986, deducendo, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite, che la scrittura privata prodotta in giudizio non integra un caso d'uso idoneo a fondare il recupero a tassazione. L'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio per cui la fideiussione correlata a finanziamenti a medio-lungo termine, se enunciata in atti giudiziari, non è soggetta a ulteriore imposta di registro perché già inserita nel regime dell'imposta sostitutiva. La Corte di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15, comma 2, D.P.R. 601/1973
La mancata estensione del regime agevolativo agli atti giudiziari relativi ai finanziamenti a medio-lungo termine comporta che tali atti giudiziari siano tassati secondo il regime ordinario, ma non che le operazioni di credito, se enunciate in tali atti, divengano per ciò stesso soggette a imposta di registro ex art. 22 TUR.
art. 17 D.P.R. 601/1973
Le operazioni di credito indicate negli artt. 15 e 16 sono assoggettate a imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
art. 22 D.P.R. 131/1986
Disciplina l'imposizione degli atti enunciati e non registrati; non si applica agli atti esenti né a quelli già soggetti a imposta sostitutiva, che non possono essere nuovamente colpiti in assenza di un diverso autonomo presupposto d'imposta.
art. 6 Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986
In via generale le garanzie personali e reali sono soggette a imposta proporzionale con aliquota dello 0,50%.
art. 43 D.P.R. 131/1986
La base imponibile dell'imposta sulle garanzie è pari alla somma garantita.
art. 1939 c.c.
La natura accessoria della fideiussione rileva in ambito civilistico, ma non si trasferisce automaticamente sul piano tributario, ove vale l'autonoma rilevanza dei singoli negozi e atti presentati alla registrazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di merito.
art. 6 D.P.R. 131/1986
È richiamato nel secondo motivo per sostenere che la scrittura privata prodotta in giudizio non integri un caso d'uso utile a fondare la tassazione, ma il motivo è stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- La fideiussione collegata a finanziamenti a medio e lungo termine assoggettati a imposta sostitutiva non può essere ulteriormente colpita da imposta di registro solo perché enunciata in un atto giudiziario, mancando un autonomo presupposto impositivo.
- L'art. 22 D.P.R. 131/1986 si applica all'enunciazione di atti non registrati o comunque imponibili in via ordinaria, ma non consente il doppio prelievo su atti già attratti a un regime di imposizione sostitutiva.
- La disciplina tributaria dell'enunciazione non coincide con la qualificazione civilistica del negozio: la accessorietà della fideiussione non determina automaticamente, nel registro, un trattamento impositivo identico a quello dell'obbligazione principale.
- Quando un finanziamento rientra nel regime sostitutivo ex D.P.R. 601/1973, l'agevolazione fiscale comprende anche le garanzie prestate e impedisce che la loro mera menzione in sede giudiziaria produca una nuova imposizione.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto per violazione della disciplina sostanziale del tributo, i motivi ulteriori sulla medesima questione restano assorbiti.
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