Cassazione Civile, Ordinanza n. 15986/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (esercente)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'amministrazione aveva irrogato a un esercente una sanzione amministrativa di euro 10.400,00, con confisca di apparecchi da gioco ritenuti irregolari all'esito di un accertamento svolto presso l'esercizio commerciale. L'esercente aveva proposto opposizione sostenendo che l'amministrazione non avesse motivato adeguatamente perché gli apparecchi dovessero considerarsi idonei a distribuire vincite in denaro e quindi rientranti nell'art. 110, comma 6, t.u.l.p.s. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, e la corte d'appello aveva confermato, rilevando l'assenza di descrizione delle caratteristiche tecniche degli apparecchi e il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ente sanzionatore. In cassazione l'amministrazione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 1, l. 289/2002, dell'art. 110, comma 9, lett. c) e d), t.u.l.p.s., dell'art. 38 l. 388/2000 e della direttiva 2006/123/CE, sostenendo che la distinzione tra apparecchi con vincita e senza vincita sarebbe irrilevante ai fini sanzionatori e che anche per i giochi leciti senza vincita sarebbero giustificate restrizioni e controlli preventivi, in ragione di interessi pubblici quali tutela dei consumatori, prevenzione delle dipendenze e monitoraggio degli apparecchi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, nel caso concreto, era pacifico che i due apparecchi oggetto di ispezione non distribuissero vincite in denaro; pertanto la fattispecie ricadeva nell'art. 110, comma 7, lett. c), t.u.l.p.s., relativo ai giochi leciti basati sulla sola abilità che non distribuiscono premi. Per tale tipologia la norma non prevede il collegamento alla rete telematica AAMS né l'attestato di conformità richiamati per altre categorie di apparecchi. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di giochi leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall'art. 38 l. 388/2000, come modificato dall'art. 22 l. 289/2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria perché introduce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, non sorretto da un motivo di interesse generale. Ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito e condannando la ricorrente alle spese, con ulteriore importo per contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato come norma invocata dalla ricorrente; la Corte ne esclude l'interpretazione estensiva in senso compatibile con un controllo preventivo sui giochi leciti senza vincita
art. 110, comma 6, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.)
norma ritenuta non applicabile alla fattispecie concreta, perché gli apparecchi non distribuivano vincite in denaro
art. 110, comma 7, lett. c), r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.)
individua la disciplina degli apparecchi di intrattenimento leciti basati sulla sola abilità, che non distribuiscono premi e non richiedono gli adempimenti previsti per gli apparecchi con vincita
art. 110, comma 9, lett. c) e d), r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.)
le sanzioni previste da tali lettere non sono applicabili se non è provata la violazione della disciplina relativa agli apparecchi con vincita in denaro
art. 38, L. 23 dicembre 2000, n. 388
il nulla osta preventivo previsto dalla norma, come modificata, è incompatibile con la disciplina eurounitaria per i giochi leciti
Direttiva 2006/123/CE
la Corte la richiama come parametro di compatibilità eurounitaria, affermando che un controllo preventivo sulla messa in esercizio degli apparecchi leciti costituisce un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento
art. 14-bis, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
richiamato in relazione al collegamento alla rete telematica AAMS, non previsto per gli apparecchi rientranti nel comma 7, lett. c)
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando è pacifico che gli apparecchi da gioco non distribuiscano vincite in denaro, la controversia va ricondotta alla disciplina degli apparecchi leciti basati sulla sola abilità, con esclusione della normativa prevista per gli apparecchi con vincita.
- Per gli apparecchi di intrattenimento leciti privi di vincita in denaro non possono essere automaticamente richiesti collegamento alla rete telematica e ulteriori adempimenti previsti per categorie diverse, se la norma non li contempla espressamente.
- In materia di giochi leciti, il rilascio di un nulla osta preventivo o di controlli autorizzatori aggiuntivi non è giustificato se non è dimostrato uno specifico motivo di interesse generale idoneo a bilanciare la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
- L'amministrazione che irroga la sanzione deve provare in concreto i presupposti della violazione contestata; la mera affermazione di irregolarità o il richiamo a caratteristiche non descritte non bastano a sorreggere l'ordinanza-ingiunzione.
- Le restrizioni nazionali ai giochi leciti devono essere interpretate in modo conforme al diritto dell'Unione e non possono trasformarsi in vincoli generalizzati e ingiustificati all'esercizio dell'attività economica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15927/2026 del 24/05/2026
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2026 del 24/05/2026
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15929/2026 del 24/05/2026
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15930/2026 del 24/05/2026
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15931/2026 del 24/05/2026
- ordinanza_civile · 24 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15932/2026 del 24/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →