Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1235/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente

Giustizia amministrativa202511016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che nel frattempo era stato fissato l'appuntamento presso la sede diplomatica. L'ordinanza non definisce nel merito l'azione avverso il silenzio-inadempimento e non contiene una valutazione esplicita dei presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione presso la sede diplomatica per il rilascio del visto per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sull'istanza volta a ottenere la convocazione presso la sede diplomatica ai fini del rilascio di un visto per motivi di studio. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Dal testo non risultano ulteriori motivi di censura né sono indicati specifici vizi dell'azione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; l'istanza cautelare è stata respinta nel contesto della sopravvenuta fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto presso la sede diplomatica esclude la necessità di una misura cautelare diretta a imporre o anticipare tale convocazione, con conseguente rigetto dell'istanza cautelare, ferma la mancata definizione nel merito dell'azione avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.