Ordinanza n. 1235/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che nel frattempo era stato fissato l'appuntamento presso la sede diplomatica. L'ordinanza non definisce nel merito l'azione avverso il silenzio-inadempimento e non contiene una valutazione esplicita dei presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione presso la sede diplomatica per il rilascio del visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sull'istanza volta a ottenere la convocazione presso la sede diplomatica ai fini del rilascio di un visto per motivi di studio. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Dal testo non risultano ulteriori motivi di censura né sono indicati specifici vizi dell'azione amministrativa.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; l'istanza cautelare è stata respinta nel contesto della sopravvenuta fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto presso la sede diplomatica esclude la necessità di una misura cautelare diretta a imporre o anticipare tale convocazione, con conseguente rigetto dell'istanza cautelare, ferma la mancata definizione nel merito dell'azione avverso il silenzio.
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