Sentenza n. 951/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di DASPO emesso dal Questore di Arezzo nei confronti dell’odierno ricorrente in data -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-, con il quali è stato vietato al ricorrente per la durata di anni tre (3) di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli alle quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla F..I.G.C.; tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rispettive nazionali italiane, disponendo altresì l’estensione del divieto, da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, a tutte le aree di rispetto dei menzionati luoghi, di volta in volta individuate ed evidenziate, con transenne od altro, a cura del responsabile del servizio di ordine pubblico e a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni sportive entro il raggio di 500 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezzi delle stazioni ferroviarie ed aree di servizio autostradale ed autogrill, nonché le altre aree di sosta autostradali, extraurbane e urbane destinate alla sosta, trasporto o transito delle tifoserie dirette alle manifestazioni sportive; nonché di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di DASPO del Questore di Arezzo, della durata di tre anni, con divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche e alle relative aree di transito, sosta e trasporto delle tifoserie
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO emesso dal Questore di Arezzo, con cui gli era stato vietato per tre anni l'accesso a un'ampia serie di manifestazioni sportive calcistiche, nonché alle aree di rispetto e ai luoghi di sosta, transito e trasporto delle tifoserie entro il raggio indicato nel provvedimento. Nel corso del giudizio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva successivamente revocato il DASPO. La sentenza richiama inoltre la sopravvenuta sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., con cui la fattispecie contestata al ricorrente era stata derubricata nell'ipotesi autonoma e più lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Non risultano esaminati nel merito specifici motivi di illegittimità del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la revoca sopravvenuta del DASPO avesse eliminato l'oggetto della controversia. Non è stata quindi pronunciata una decisione sulla legittimità originaria del provvedimento. Le spese sono state compensate: la revoca è intervenuta dopo la sentenza di applicazione della pena del 24 settembre 2025, sopraggiunta rispetto al DASPO, e il ricorrente non aveva presentato un'istanza di revoca prima di proporre il ricorso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per definire il giudizio mediante dichiarazione della cessazione della materia del contendere a seguito della revoca dell'atto impugnato.
art. 444 c.p.p.
Richiamato con riferimento alla sentenza di applicazione della pena sopravvenuta, rilevante nella motivazione sulla compensazione delle spese.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato quale disposizione relativa all'ipotesi autonoma e più lieve di reato nella quale era stata derubricata la fattispecie contestata al ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La revoca sopravvenuta dell'atto amministrativo impugnato, quando elimina l'utilità concreta della decisione richiesta, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare la legittimità originaria dell'atto.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando l'atto viene revocato per una circostanza sopravvenuta rispetto alla sua adozione e il ricorrente non abbia previamente chiesto all'amministrazione di procedere alla revoca.
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