Cassazione Penale, Sentenza n. 30000/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Gip del Tribunale di Modena che aveva condannato l'imputato per rapina aggravata e lesioni aggravate. La difesa, richiamando artt. 581 e 591 c.p.p., lamentava che l'appello non era generico: aveva infatti contestato la valutazione probatoria del primo grado, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti (sulla base della dichiarazione dell'imputato e di un altro teste) e chiedendo la riqualificazione nel reato meno grave di furto in concorso con lesioni, con particolare riferimento alla questione della contestualità tra lesioni e sottrazione dei beni. La Corte d'appello aveva invece ritenuto la doglianza generica e dichiarato inammissibile l'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'appello non fosse generico perché mirava a una nuova valutazione della reginaudienda sulla base dello stesso materiale probatorio e di una diversa interpretazione dei fatti, e che la Corte d'appello aveva illegittimamente esteso il proprio sindacato alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi (ambito precluso al giudice dell'appello penale). Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per il giudizio.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Riferimento formale: il ricorso è stato trattato ai sensi di questa norma. Non è oggetto di interpretazione decisiva nella motivazione, ma indica il regime processuale applicato al ricorso.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa per contestare la declaratoria di inammissibilità: le norme regolano i limiti e i requisiti dell'impugnazione. La Cassazione rileva che l'appello, se fondato su concreta contestazione della valutazione probatoria e su una diversa ricostruzione dei fatti, non può essere considerato generico ai sensi di tali disposizioni.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268823 - 01)
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823 - 01
Precedente richiamato per affermare il principio secondo cui il giudice dell'appello penale non può estendere il proprio sindacato alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi dell'impugnazione quando si tratta di valutazioni probatorie; l'eventuale esame di merito è riservato al giudizio di impugnazione e non alla verifica sommaria di ammissibilità.
Massime di principio
- Un atto di appello che contesti la valutazione probatoria del giudice di primo grado e proponga una ricostruzione alternativa fondata su testimonianze non è automaticamente 'generico' e non deve essere dichiarato inammissibile per tale motivo.
- La Corte d'appello, nel giudizio di ammissibilità, non può sostituirsi al merito compiendo una valutazione sommaria di manifesta infondatezza delle ragioni di impugnazione quando esse si fondano su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio.
- Se l'appello mira alla riqualificazione del fatto (es. da rapina a furto in concorso con lesioni) attraverso l'esame della contestualità degli eventi, occorre che la doglianza sia espressa con riferimento agli elementi probatori specifici: ciò rende l'impugnazione meritevole di esame in sede di appello e non inammissibile per genericità.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe indicare chiaramente quali atti, dichiarazioni o circostanze fondano la ricostruzione alternativa e come questi incidono sulla qualificazione giuridica del fatto, così da evitare che l'impugnazione sia rigettata per vizi formali.
- Quando la Corte d'appello dichiara inammissibile un motivo per genericità, la Cassazione può annullare tale decisione se verifica che l'appello conteneva una contestazione sufficientemente specifica della valutazione probatoria; spesso la soluzione corretta è mandare gli atti a diversa sezione per il giudizio di merito.
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