Cassazione Penale, Sentenza n. 30208/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici per sei mesi, sostenendo che il pericolo di inquinamento probatorio era ancora concreto e attuale. Parallelamente Leo proponeva ricorso sostenendo vizi di motivazione e travisamento delle prove in ordine alla gravità indiziaria e alla qualificazione dei falsi nei verbali di concorso. La Corte ha valutato i due ricorsi distintamente: ha ritenuto che le doglianze della difesa in gran parte richiedessero una rivalutazione del merito (ambito non sindacabile in Cassazione) e quindi ha respinto il ricorso di Leo; ha invece ritenuto manifestamente illogica e carente la motivazione del Tribunale del riesame sul punto del pericolo di inquinamento probatorio, che aveva considerato il fatto che le indagini erano avanzate e il clamore mediatico come elementi idonei a escludere il rischio di ulteriore inquinamento, senza considerare le prove ancora da acquisire e la strategia degli indagati di influenzare testimonianze.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso di Antonio Leo e ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente alla parte in cui il Tribunale del riesame aveva escluso il pericolo di inquinamento probatorio e aveva ritenuto sufficiente la misura interdittiva; la Corte ha disposto che sul punto venga effettuata nuova valutazione dal giudice di merito. Inoltre, a seguito del rigetto del ricorso di Leo, è stata disposta la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali previste dall'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 544-bis cod. pen.
Richiamato in relazione al reato di maltrattamento di animali; utilizzato nel quadro indiziario per valutare la gravità delle condotte contestate nei confronti degli stabulari e delle soppressioni non conformi
art. 544-ter cod. pen.
Richiamato per il reato di uccisione di animali; valutato in relazione alle modalità e al numero di cavie soppresse
art. 476 cod. pen.
Norma sul falso in atti pubblici; applicata alle presunte falsificazioni dei verbali di commissione di concorso
art. 479, comma 2, cod. pen.
Riferimento alla falsità materiale e alla punibilità in presenza di atti pubblici alterati; collegato alla nozione di atto destinato a fare prova
art. 416 cod. pen.
Reato di associazione a delinquere; evocato per il presunto sistema criminoso finalizzato a corruzione, falso, truffa, maltrattamento e uccisione di animali
art. 274, lettera a), cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari e sul pericolo di inquinamento probatorio; centrale nella censura del PM contro la valutazione del Tribunale del riesame
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di annullamento per manifesta illogicita della motivazione; utilizzato dalla Corte per valutare se la decisione del riesame fosse censurabile in sede di legittimità
art. 2700 cod. civ.
Nozione di atto pubblico e valore probatorio; richiamata nella discussione sulla qualificazione dei verbali di concorso come atti dotati di fede privilegiata
art. 616 cod. proc. pen.
Regola sulle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto; applicata al ricorso di Leo
d.lgs. 26/2014, Allegato IV, articolo 3, requisito 5
Normativa sui metodi di soppressione degli animali e sui requisiti relativi alla coscienza dell'animale; oggetto di discussione circa l'interpretazione applicabile alle decapitazioni dei roditori
Massime di principio
- In sede di Cassazione non si può rimettere in discussione la valutazione di merito sulla gravità indiziaria salvo che la motivazione presenti omissioni, contraddizioni o illogicita manifeste che la rendano inaffidabile.
- Il pericolo di inquinamento probatorio va valutato anche rispetto alle prove ancora da acquisire nel dibattimento; il fatto che le indagini siano avanzate o che vi sia clamore mediatico non esclude di per sé tale pericolo.
- La sostituzione di una misura cautelare custodiale con una interdittiva richiede motivazione solida circa l'adeguatezza della misura a prevenire sia la reiterazione che l'inquinamento probatorio, specie quando l'indagato ha ruolo e capacita di influenzare terzi nell'ambiente di provenienza.
- Le argomentazioni difensive che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle prove sono tendenzialmente inammissibili in Cassazione; occorre dimostrare il travisamento del 'significante' della prova per invocare l'intervento di legittimità.
- Per i falsi su atti di concorso occorre valutare se gli elementi alterati erano destinati a fare prova (atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c.); la falsificazione dei punteggi e delle formalità della commissione può integrare il reato anche se la commissione si era effettivamente riunita.
- La motivazione che valorizza elementi come il tempo trascorso o il clamore mediatico quale deterrente deve essere supportata da ragioni concrete; in mancanza costituisce motivo di annullamento per manifesta illogicita.
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