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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4303/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa a due semestri (dal 13/01/2021 al 13/01/2022), con censura di violazione di legge (artt. 54 L. 354/1975, 103 DPR 230/2000, 125 c.p.p.) e, in particolare, riferita al semestre successivo (13/01/2022-13/07/2022). Il ricorrente sosteneva il positivo percorso rieducativo, la precedente fruizione positiva di permessi premio e l'impegno dimostrato in detenzione, mentre i giudici di merito non avrebbero considerato adeguatamente la relazione di osservazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivi: 1) de-assialità (il ricorso contestava un periodo diverso rispetto a quello indicato nel provvedimento impugnato); 2) la censura denunciava una violazione di legge ma, in realtà, si limitava a una critica generica delle argomentazioni di merito configurando doglianze di natura valutativa riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non espressamente invocato; 3) il ricorso era generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate con motivazione adeguata dai giudici di merito e non specificamente contestate. In particolare i giudici avevano evidenziato: per il primo semestre la violazione delle prescrizioni del permesso premio (comportamento rilevante e grave, con falsa indicazione di visita dentistica smentita dal professionista); per il secondo semestre atteggiamenti minimizzanti e di rivendicazione, indicativi di mancata adesione al trattamento. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato dal ricorrente come base normativa per la liberazione anticipata; la Corte non entra nel merito dell'applicazione della norma perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi formali e di impostazione, ma implicitamente conferma che il riconoscimento del beneficio richiede effettiva adesione al trattamento e correttezza nel comportamento

  • art. 103, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Citato dal ricorrente in relazione alle misure premiali; la decisione sottolinea come la valutazione delle prescrizioni e dell'osservanza dei permessi rientri nell'ampio potere discrezionale del giudice di sorveglianza e che la mera affermazione di comportamento positivo non è sufficiente se sussistono elementi contrari (es. violazione del permesso)

  • art. 125, codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente; la Corte, tuttavia, ritiene che le doglianze mosse siano critiche di merito non adeguatamente formulate come violazioni di legge e quindi non idonee a integrare il motivo di ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale

    La Corte osserva che il ricorso, pur denunciando una violazione di legge, in realtà propone una generica critica delle argomentazioni di merito riconducibile alle doglianze tipiche dell'art. 606, comma 1, lett. e) (vizi motivazionali/valutativi), non espressamente invocate, rendendo il mezzo inammissibile

  • art. 616, codice di procedura penale

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (quantificata in euro 3.000,00)

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Precedente citato per affermare che l'esistenza della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità consente l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende; la decisione conferma l'uso di tale parametro per quantificare la sanzione

Massime di principio

  • Un ricorso deve essere coerente con l'oggetto e l'ambito temporale del provvedimento impugnato: discordanze possono comportare inammissibilità per de-assialità
  • Non è sufficiente riproporre critiche generiche alle conclusioni dei giudici di merito: il ricorso deve individuare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione chiaramente formulati
  • Quando si contestano valutazioni di merito (es. valutazione del comportamento trattamentale, osservazioni del servizio di osservazione), occorre motivare concretamente in che punto la valutazione è illogica, contraddittoria o manifesta carenza di istruttoria, altrimenti la censura sarà considerata generica
  • La violazione delle prescrizioni dei permessi premio e comportamenti indicativi di mancata adesione al trattamento (minimizzazione, risentimento, rivendicazione) giustificano il diniego di benefici premiali o liberazione anticipata
  • La proposizione di ricorsi infondati o mal impostati può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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