Cassazione Civile, Ordinanza n. 20796/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di liquidazione ICI per l'anno 2004 relativo a immobili classificati in categoria A/10. Dopo un primo accoglimento in CTP, un primo appello dell'Ufficio aveva condotto a rinvio; la CTP, nuovamente investita, aveva annullato ancora l'atto; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio limitandosi a richiamare e condividere la decisione di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la CTR si sarebbe limitata ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado senza esaminare le censure di appello; (2) violazione dell'art. 8 r.d. n. 652 del 1939 e dell'art. 8 d.P.R. n. 1112 del 1949, assumendo che la CTR avesse erroneamente imposto una rideterminazione della rendita catastale con criteri non pertinenti alle categorie catastali ordinarie per immobili pacificamente A/10. La contribuente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente della sentenza della CTR. Ha osservato che la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame o dell'identità delle questioni già decise in primo grado; nel caso concreto, invece, la CTR si era limitata a condividere la decisione di primo grado senza valutare i motivi di appello né spiegare perché dovessero essere respinti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza, la cui violazione sussiste quando la motivazione sia solo apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; è nulla se il giudice d'appello si limita a un richiamo acritico della pronuncia di primo grado.
art. 8 r.d. n. 652 del 1939
Norma invocata nel secondo motivo sulla determinazione della rendita catastale, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 8 d.P.R. n. 1112 del 1949
Norma invocata nel secondo motivo sulla determinazione della rendita catastale, ma il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima solo se il giudice di secondo grado renda percepibili le ragioni della conferma della decisione impugnata, confrontandosi con i motivi di gravame o con la corrispondenza tra questioni di primo e di secondo grado.
- È viziata da motivazione apparente la decisione di appello che si limiti ad aderire in modo acritico alla sentenza di primo grado senza una autonoma valutazione delle censure proposte.
- Quando è accolto il motivo che denuncia un vizio processuale assorbente della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi che investono il merito restano assorbiti e non devono essere esaminati.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20765/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20773/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20774/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20775/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20776/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20777/2021 del 21/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →