Sentenza del 14/02/2020 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - A mani proprie - Eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava un atto tributario sostenendo l'irregolarità della notifica eseguita "a mani proprie" in luogo diverso dalla sua residenza anagrafica, deducendo quindi la nullità o l'inefficacia della notifica per difetto del requisito del luogo.
La decisione
La Corte ha ritenuto la notifica eseguita a mani proprie regolare e valida anche se effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica del contribuente, salvo che non venga proposta querela di falso volta a contestare l'autenticità della sottoscrizione o del documento di avvenuta consegna. In sostanza la regolarità della consegna personale è sufficiente e la contestazione del luogo non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto senza che sia esperito il rimedio del procedimento di querela di falso.
Norme richiamate
art. 17, d.lgs. n. 546/1992
art. 17, d.lgs. n. 546/1992
L'art. 17 disciplina le notificazioni nell'ambito del processo tributario; la pronuncia interpreta la norma nel senso che la consegna personale al destinatario è efficace anche se compiuta in luogo diverso dalla residenza anagrafica, purché non venga dimostrata la falsità formale mediante querela di falso.
Cass. n. 29107/2018
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui la notifica a mani è valida anche se effettuata fuori dalla residenza anagrafica, salvo contestazione documentale mediante querela di falso.
Cass. n. 29550/2018
Ulteriore precedente della Corte di Cassazione che ribadisce l'efficacia della notifica personale indipendentemente dal luogo rispetto alla residenza anagrafica, rilevando l'importanza del rimedio della querela di falso per la contestazione della prova della notifica.
Massime di principio
- La notifica "a mani proprie" è valida se risulti che il destinatario ha ricevuto l'atto; il luogo concreto della consegna (diverso dalla residenza anagrafica) non inficia di per sé la validità.
- Se si contesta l'effettiva ricezione o la veridicità della ricevuta di notifica, il rimedio idoneo è la querela di falso: senza di essa la contestazione formale del luogo non è sufficiente per annullare la notifica.
- L'amministrazione deve comunque conservare e fornire adeguata prova dell'avvenuta consegna (firma, attestazioni del notificatore, eventuali testimoni) per resistere a contestazioni del destinatario.
- Per il contribuente che neghi di aver ricevuto l'atto, è consigliabile agire tempestivamente e chiedere l'esibizione degli atti che comprovano la notifica e valutare l'azione di querela di falso se emergono elementi di irregolarità formale.
- Nelle prassi operative è prudente effettuare notifiche anche all'indirizzo di residenza anagrafica o mediante strumenti che lascino traccia certa (raccomandata con avviso di ricevimento, PEC) per ridurre il rischio di contestazioni.
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