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Sentenza

Sentenza n. 3536/2026 - Napoli, Sezione 6

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria di illegittimità ex art. 117 cpa del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura flussi; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12\10\2025: per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato non stagionale notificato dalla Prefettura di Napoli in data 12.09.25, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202504117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e, con motivi aggiunti, revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato non stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura flussi. Nel corso del giudizio la Prefettura ha adottato la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato, motivandola con la carenza della documentazione relativa al datore di lavoro originario. Il ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 42 del d.l. 73/2022, convertito nella l. 122/2022, e degli artt. 8-bis, 9 e 31 del d.P.R. 394/1999; il difetto di motivazione e di istruttoria; l'irragionevolezza e l'illogicità del provvedimento, anche alla luce delle circolari ministeriali richiamate; la violazione dell'art. 8 CEDU e degli artt. 2 e 117 Cost. Il ricorrente ha rappresentato di essere entrato legittimamente in Italia sulla base di un nulla osta e di un visto validi, di non essere riuscito a contattare il datore di lavoro originario e di avere reperito, mentre il nulla osta era ancora efficace, una diversa occupazione lavorativa, documentata mediante contratto, comunicazione UNILAV e buste paga. Ha sostenuto che le omissioni del datore originario non potevano essere imputate al lavoratore straniero, che aveva agito in buona fede, e che la Prefettura avrebbe dovuto valutare il subentro del nuovo datore o il rilascio dell'attestazione utile alla richiesta di un permesso per attesa occupazione, anziché procedere automaticamente alla revoca.

La decisione

Il ricorso introduttivo contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile perché, nelle more del giudizio, la Prefettura ha adottato il provvedimento espresso di revoca del nulla osta, impugnato con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha ritenuto illegittima la revoca perché l'amministrazione ha applicato in modo automatico la misura senza effettuare il necessario bilanciamento degli interessi e senza considerare la buona fede del lavoratore straniero, l'assenza di imputabilità delle carenze al medesimo e la documentata instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro durante la validità del nulla osta. In presenza di tali elementi, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di consentire la permanenza del lavoratore in Italia mediante il rilascio di un titolo coerente con la situazione concretamente maturata, valorizzandone l'inserimento regolare nella vita economica e sociale. Il provvedimento di revoca è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate. È stata respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il mancato deposito della ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata comprovante la richiesta di attestazione all'autorità consolare senegalese.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    L'azione contro il silenzio è divenuta improcedibile quando l'amministrazione ha adottato, nelle more del giudizio, un provvedimento espresso sulla vicenda.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale parametro di legittimità della revoca del nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito in l. 4 agosto 2022, n. 122

    È richiamato dal ricorrente quale disciplina applicabile alla vicenda del nulla osta e della posizione lavorativa dello straniero.

  • artt. 8-bis, 9 e 31 d.P.R. 394/1999

    Sono richiamati quali ulteriori parametri di legittimità del provvedimento di revoca.

  • art. 8 CEDU

    È richiamato dal ricorrente a tutela della vita privata e familiare.

  • artt. 2 e 117 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti fondamentali e agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La mancata produzione della documentazione richiesta dalla norma ha giustificato il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione determina l'improcedibilità dell'azione avverso il silenzio, quando tale provvedimento diviene l'atto lesivo da contestare con motivi aggiunti.
  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può essere applicata in modo automatico quando le carenze documentali sono riferibili al datore di lavoro originario e il lavoratore straniero abbia agito in buona fede.
  • Il lavoratore straniero che, durante la validità del nulla osta, dimostri di avere reperito un nuovo rapporto di lavoro merita una valutazione individualizzata della propria posizione, anche ai fini del subentro del nuovo datore o del rilascio di un titolo coerente con la situazione maturata.
  • Prima di revocare il nulla osta, l'amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto degli interessi, considerando la buona fede del lavoratore, la non imputabilità delle omissioni del datore originario e il suo positivo inserimento regolare nella vita economica e sociale; l'omessa ponderazione viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoBuona fede e correttezza della PASilenzio della pubblica amministrazione

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