Cassazione Penale, Sentenza n. 28863/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento definito in appello nei confronti di due imputati. Per il primo, la Corte di appello di Napoli aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: aveva dichiarato non doversi procedere per due capi perché estinti per prescrizione, aveva confermato la responsabilità per un capo di falso ideologico in atto pubblico fidefacente e per due capi di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, rideterminando la pena in anni tre e mesi nove di reclusione, e aveva confermato il proscioglimento dell'altro imputato per un diverso capo, anch'esso estinto per prescrizione. Il primo imputato ha proposto otto motivi di ricorso: 1) e 2) inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 14 aprile 2016, compreso il sequestro del computer e la consulenza informatica, perché compiuti dopo la scadenza dei termini di indagine, assumendo che la richiesta di proroga fosse tardiva e che la decorrenza dovesse farsi risalire all'iscrizione formale in data antecedente; 3) e 4) insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'accesso abusivo, sostenendo che gli accessi erano avvenuti nell'ambito delle attribuzioni funzionali del ruolo ricoperto e che mancava la prova dell'assenza di ragioni di servizio; 5) e 6) erronea qualificazione come falso ideologico in atto pubblico fidefacente della nota e della relazione di servizio, deducendo che si trattasse di atti interni privi di funzione probatoria esterna; 7) e 8) doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla quantificazione della pena e sulla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. L'altro imputato ha proposto un solo motivo, censurando la conferma del suo proscioglimento per prescrizione e chiedendo che, alla luce delle prove assunte, fosse pronunciata assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., denunciando anche travisamento della prova e violazione dei criteri di valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso del primo imputato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 2) e 3), perché i relativi reati erano estinti per prescrizione; ha annullato inoltre la sentenza, in relazione allo stesso imputato, con riguardo al trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; ha rigettato nel resto il ricorso del primo imputato, ritenendo infondate le doglianze sugli atti di indagine tardivi e sulla qualificazione del falso come ideologico in atto pubblico fidefacente. Quanto al secondo imputato, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il proscioglimento per prescrizione e la mancata pronuncia assolutoria nel merito, ritenendo che non emergesse in modo assolutamente non contestabile l'innocenza richiesta dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ne è seguita la condanna del secondo ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per delimitare i motivi di ricorso enunciati nei limiti strettamente necessari.
art. 405 cod. proc. pen.
il termine di durata delle indagini preliminari decorre dall'effettiva iscrizione della persona nel registro ex art. 335 cod. proc. pen.
art. 406 cod. proc. pen.
richiamato insieme agli artt. 178, 335 c.p.p. e 109 disp. att. c.p.p. per sostenere l'eccezione di tardività della proroga delle indagini.
art. 335 cod. proc. pen.
l'iscrizione effettiva delle generalità dell'indagato nel registro è il momento rilevante per il decorso dei termini di indagine.
art. 109 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa per l'eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini di indagine.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
invocato come norma processuale la cui violazione avrebbe determinato nullità/invalidità degli atti di indagine.
art. 81 cpv. cod. pen.
richiamato nel ricorso in relazione ai delitti di accesso abusivo contestati in continuazione.
art. 48 cod. pen.
richiamato per contestare la configurabilità delle condotte ascritte al ricorrente come accessi abusivi e falso ideologico per intermediazione altrui.
art. 615-ter cod. pen.
commi primo, secondo n. 1) e terzo
fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico o telematico di interesse pubblico; la Corte ribadisce i capi d'imputazione ma non esamina nel merito la censura per prescrizione sopravvenuta.
art. 61 n. 2 cod. pen.
richiamato dalla difesa quale aggravante contestata insieme ai reati di accesso abusivo e falso.
art. 476 cod. pen.
richiamato per contestare la qualificazione dei fatti come falso ideologico in atto pubblico fidefacente.
art. 133 cod. pen.
richiamato per censurare il giudizio di commisurazione della pena.
art. 62-bis cod. pen.
richiamato per la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche.
art. 192 cod. proc. pen.
invocato dall'altro imputato per dedurre un vizio di valutazione della prova e travisamento.
art. 533 cod. proc. pen.
richiamato insieme all'art. 192 c.p.p. per sostenere che le prove avrebbero imposto un giudizio assolutorio nel merito.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
la sentenza ribadisce che l'assoluzione nel merito può essere pronunciata solo se l'innocenza emerga in modo assolutamente non contestabile dagli atti.
art. 479 cod. pen.
la Corte riconduce la condotta al falso ideologico in atto pubblico, affermando che anche atti interni o preparatori possono avere rilevanza probatoria e quindi assumere natura di atto pubblico.
Massime di principio
- Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla formale ed effettiva iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro ex art. 335 c.p.p.; prima di tale formalizzazione non può parlarsi di valida decorrenza del termine né di tardività della richiesta di proroga per il solo fatto che il dato risulti successivamente riversato nel sistema informatico.
- L'eventuale diversa statuizione resa in sede cautelare non vincola il giudice di merito, poiché la decisione cautelare ha efficacia meramente endoprocedimentale e non produce giudicato sul punto.
- In presenza di una causa estintiva del reato e in assenza di statuizioni civili, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione; ciò può rendere superfluo l'esame di ulteriori motivi di ricorso relativi a quei capi.
- Ai fini del falso ideologico in atto pubblico, la nozione di atto pubblico è più ampia di quella civilistica e comprende anche gli atti interni, gli atti preparatori e quelli inseriti in un procedimento amministrativo, quando abbiano funzione di conoscenza, valutazione o presupposto necessario di successivi momenti procedurali.
- Integra il falso ideologico in atto pubblico anche la falsa attestazione contenuta in relazioni di servizio o in atti destinati a documentare fatti caduti sotto la percezione o l'accertamento del pubblico ufficiale, se tali atti sono ab origine destinati a fare prova e sono assistiti da speciale potestà documentatrice.
- L'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. in presenza di una causa estintiva del reato è possibile solo quando l'innocenza dell'imputato emerga in modo immediatamente e assolutamente non contestabile dagli atti, senza necessità di ulteriori valutazioni o approfondimenti.
- In sede di legittimità, quando sia già maturata una causa estintiva del reato e non risulti una prova evidente dell'innocenza, il controllo sulla motivazione non può trasformarsi in un nuovo apprezzamento del fatto, dovendo prevalere la declaratoria di estinzione.
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