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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03377/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento proposta da un ingegnere nei confronti di un condominio per compensi professionali relativi a due incarichi: redazione di nuove tabelle millesimali e progettazione/direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello stabile. Il tribunale aveva liquidato un importo inferiore a quello richiesto; la corte d’appello, in riforma parziale, aveva aumentato il compenso riconosciuto, ritenendo dovuti anche ulteriori importi per l’attività di responsabile della sicurezza e confermando alcuni criteri di calcolo delle spese forfettarie e delle unità immobiliari da considerare. Il condominio ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale abbia attribuito rilievo probatorio alla parcella professionale e al parere di congruità senza verificare l’effettivo svolgimento delle prestazioni, in particolare dell’incarico di sicurezza, e senza corretta verifica dei conteggi; 2) violazione della tariffa professionale e della normativa tecnica richiamata, contestando il riconoscimento di spese forfettarie aggiuntive e sostenendo che il compenso pattuito a percentuale fosse onnicomprensivo; 3) violazione dell’art. 817 c.c. per avere escluso che cantine e box garage fossero pertinenze, ai fini del calcolo del compenso per le tabelle millesimali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del condominio e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi nei limiti indicati in motivazione: ha affermato che non basta la parcella e il parere di congruità a provare l’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali e la loro entità; ha ribadito che, quando il compenso è pattuito convenzionalmente, tale pattuizione è il criterio primario ex art. 2233 c.c.; ha chiarito che l’eventuale riconoscimento di compensi accessori e spese forfettarie richiede la prova dei presupposti specifici; e ha richiesto un nuovo esame della volontà negoziale, anche quanto al significato di "unità immobiliare" e alla possibile incidenza di cantine e box.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità della prestazione professionale grava sul professionista che agisce per il compenso; la sola parcella con parere di congruità non è sufficiente a provare il credito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve fondare la decisione sulle prove ritualmente acquisite e non può considerare provato ciò che non risulta dimostrato nel processo.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e riconoscibili; la critica generica e cumulativa della sentenza non soddisfa pienamente il requisito di ammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Occorre indicare come e quando i documenti e le contestazioni siano stati introdotti e discussi nei gradi di merito.

  • art. 2233 c.c.

    Il compenso del professionista si determina anzitutto secondo la convenzione tra le parti; tariffe, usi e determinazione giudiziale operano solo in via successiva e sussidiaria.

  • art. 1130 c.c.

    L’amministratore è legittimato a rappresentare il condominio nelle controversie relative al pagamento di crediti verso il condominio per obbligazioni assunte per conto dei partecipanti o per spese di gestione delle parti comuni.

  • legge 2 marzo 1949, n. 143

    La tariffa professionale disciplina il rapporto tra onorari a percentuale, compensi accessori e spese rimborsabili; il conglobamento delle spese non opera automaticamente, ma richiede i presupposti previsti dalla tariffa.

  • art. 4 legge n. 143/1949

    Prevede compensi rimborsabili per determinate prestazioni di carattere normale, ma la loro liquidazione richiede la prova dell’attività effettivamente svolta.

  • art. 6 legge n. 143/1949

    Consente patti contrari, anche per compensi a vacazioni o forfettari, ma ciò dipende dalla concreta pattuizione tra professionista e committente.

  • art. 13 legge n. 143/1949

    Gli onorari a percentuale comprendono in linea generale le spese di ufficio e di organizzazione; i compensi accessori e i rimborsi previsti da altre norme sono dovuti solo se ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 15 legge n. 143/1949

    Quando il professionista assiste l’intero svolgimento dell’opera, le competenze sono calcolate a percentuale sul consuntivo lordo; ciò non comporta automaticamente il diritto a tutte le maggiorazioni senza prova della specifica prestazione.

  • art. 817 c.c.

    La nozione di pertinenza è rilevante ai fini dell’individuazione delle unità da considerare nel calcolo del compenso per la redazione delle tabelle millesimali.

  • art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    La nozione di "unità immobiliare" viene richiamata come criterio interpretativo del contratto per stabilire se cantine e box possano essere computati autonomamente.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    Individua la disciplina processuale applicabile ratione temporis alla trattazione in camera di consiglio.

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.

    Regolano la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel giudizio di cassazione.

  • d.lgs. n. 494/1996

    Richiamato dal ricorrente nella censura relativa alla sicurezza nei cantieri e alle maggiorazioni di compenso.

  • d.lgs. n. 81/2008

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla figura del coordinatore per la sicurezza.

  • d.lgs. n. 106/2009

    Richiamato dal ricorrente insieme alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e nei cantieri.

Massime di principio

  • Quando il compenso del professionista è pattuito contrattualmente, il giudice deve partire dalla convenzione delle parti e ricostruirne il significato letterale e sistematico, ricorrendo a tariffe e criteri equitativi solo in via subordinata.
  • La parcella professionale e il parere di congruità dell’ordine non costituiscono, da soli, prova piena dell’effettivo svolgimento delle prestazioni e della loro entità economica, essendo necessario un riscontro probatorio concreto.
  • Il professionista che agisce per il pagamento del compenso deve provare sia il conferimento dell’incarico sia le prestazioni effettivamente eseguite, soprattutto quando si pretendano voci aggiuntive o maggiorazioni non espressamente coperte dal patto originario.
  • Gli onorari a percentuale possono comprendere le spese interne e di organizzazione previste dalla tariffa, ma i compensi accessori e i rimborsi forfettari sono dovuti solo se risultano i presupposti specifici previsti dalla disciplina tariffaria e, quando il compenso sia omnicomprensivo, non operano automaticamente come maggiorazione.
  • Nella liquidazione di compensi professionali collegati a unità immobiliari, il giudice deve verificare con attenzione la nozione contrattuale e/o normativa di "unità immobiliare" e accertare se accessori come cantine o box abbiano autonoma rilevanza o debbano essere esclusi dal conteggio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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