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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24388/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

R.A. impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che lo aveva in parte assolto e in parte ritenuto colpevole della violazione dell'art. 388, secondo comma, cod. pen., per aver trattenuto la figlia dal 23 al 28 aprile 2017 senza accordo con la madre. I motivi di ricorso includevano: 1) contraddittorietà della motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; 2) nullità del capo di imputazione ex art. 552 lett. c) cod. proc. pen.; 3) vizio per difetto di querela (anche con riferimento alla necessità di intervento del giudice tutelare/curatore speciale perché la minore era affidata ai servizi sociali); 4) violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurabilità del reato ex art. 388, secondo comma, che secondo la difesa richiede atti fraudolenti o simulati e non il mero inadempimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi (il capo di imputazione è sufficientemente specifico considerati gli atti nel fascicolo, la querela era proposta dalla madre legittimamente non essendo stata revocata la potestà genitoriale e non risultando decaduti i genitori). Il quarto motivo è stato accolto: la Corte ha aderito all'orientamento più recente secondo cui l'art. 388, comma secondo, cod. pen., richiede una "elusione" del provvedimento del giudice consistente in atti fraudolenti o simulati finalizzati ad evitare l'adempimento; il mero inadempimento non è sufficiente, salvo casi di infungibile facere. Applicando tale principio, la Corte ha ritenuto che il fatto contestato all'imputato fosse inidoneo a integrare il reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen.

    La Corte interpreta il secondo comma come tutelante l'effettività delle decisioni giudiziarie ma richiede per la rilevanza penale una "elusione" concreta, ossia condotte accompagnate da atti fraudolenti o simulati finalizzati ad evitare l'adempimento; il mero inadempimento non integra il reato salvo il caso di infungibile facere.

  • art. 552 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunta nullità del capo di imputazione: la Corte conferma che non è nulla la citazione che, nel suo complesso, consente all'imputato di conoscere in modo ampio e specifico l'addebito, anche attraverso gli atti contenuti nel fascicolo (es. querela, verbali di P.G.).

  • Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007 (Vuocolo) - giurisprudenza

    La Corte richiama le Sezioni Unite per confermare che la norma tutela l'effettività della tutela giurisdizionale; tuttavia chiarisce che quel precedente riguarda fattispecie diverse e non giustifica l'automatica equiparazione dell'inadempimento all'elusione senza verificare atti fraudolenti o simulati.

Massime di principio

  • La fattispecie di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen., richiede la concretizzazione di una "elusione" del provvedimento giudiziale: non basta il mero inadempimento, occorrono atti fraudolenti o simulati finalizzati a impedire l'esecuzione.
  • Quando l'esecuzione del provvedimento civile richiede la collaborazione del genitore affidatario, il semplice rifiuto può essere valutato penalmente solo se accompagnato da elementi che evidenzino la volontà elusiva (mala fide) o comportamenti fraudolenti; in assenza di tali elementi la condotta non integra il reato.
  • La qualificazione penale non opera automaticamente per ogni inadempimento nelle vicende di affidamento: il giudice deve verificare la natura dell'atto (elusivo vs. inadempimento) e l'esistenza di un "infungibile facere" che renda inevitabile un diverso accertamento.
  • La querela per mancata esecuzione di provvedimenti sull'affidamento spetta al genitore interessato all'osservanza del provvedimento; l'affidamento del minore ai servizi sociali non esclude di per sé la legittimazione a proporre querela da parte dei genitori, salvo che non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà.
  • Il capo di imputazione è valido se, nel complesso degli atti processuali (capo di imputazione, querela, verbali di P.G., ecc.), l'imputato può conoscere con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto e preparare la difesa; la contestazione non deve essere valutata solo sulla formulazione testuale del capo di imputazione.

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