Sentenza n. 11902/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi ex art. 25, comma 4 L.241/1990 sull'istanza del 6/8/2025 di rilascio della certificazione consolare attestante che né l’istante, né i suoi ascendenti in linea retta abbiamo mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con conseguente obbligo del MAECI ex art. 116, comma 4 cpa, a esibire la documentazione relativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente formatosi sull’istanza di rilascio di una certificazione consolare attestante la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del 6 agosto 2025, con la quale aveva chiesto al Consolato Generale d’Italia a Miami una certificazione attestante che né lei né i suoi ascendenti in linea retta avevano rinunciato alla cittadinanza italiana, nonché l’esibizione della relativa documentazione e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta. Il MAECI ha eccepito che la richiesta non era stata validamente presentata, poiché mancavano il pagamento della tariffa consolare mediante money order e la documentazione comprovante il grado di parentela con gli avi. Ha inoltre sostenuto che la richiesta riguardasse una certificazione, non l’accesso a documenti amministrativi preesistenti. In sede istruttoria, la ricorrente ha depositato copia della ricevuta del money order e i documenti relativi agli avi; il Ministero ha contestato che la ricevuta provasse l’effettivo pagamento presso il Consolato di Miami, ipotizzando un’erronea compilazione del modulo. Il Collegio ha quindi esaminato sia la qualificazione della richiesta sia la regolarità degli adempimenti documentali e tariffari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 116 c.p.a. Ha ritenuto che la ricorrente non intendesse ottenere l’accesso a documenti amministrativi preesistenti e disponibili, ma il rilascio di un’apposita certificazione consolare soggetta a tassa. La domanda, pertanto, riguardava informazioni prive della forma di documento amministrativo e non era azionabile mediante il rito sull’accesso, alla luce dell’art. 22, comma 4, l. 241/1990. Il Collegio ha inoltre rilevato che la richiesta di integrazione documentale relativa al grado di parentela non era stata tempestivamente soddisfatta nella fase procedimentale e che non era stata fornita prova puntuale dell’effettivo pagamento della tassa consolare alla competente sede di Miami. La condotta del MAECI non è stata quindi qualificata come illegittima: la certificazione risultava subordinata all’effettivo pagamento della tassa consolare dovuta. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il rito speciale è stato ritenuto inammissibile perché la domanda non riguardava l’accesso a documenti amministrativi, ma il rilascio di una nuova certificazione.
art. 25 l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo esercizio; non consente di ottenere, mediante il rito dell’accesso, informazioni non incorporate in documenti preesistenti.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
Esclude dall’accesso le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo; la disposizione è stata applicata alla richiesta di certificazione consolare.
art. 6, lett. b), l. 241/1990
È stata richiamata per ritenere legittima la richiesta consolare di integrazione documentale relativa al grado di parentela degli ascendenti.
art. 66 Tabella dei Diritti Consolari
La certificazione consolare è soggetta al pagamento del diritto consolare presso la competente sede diplomatica o consolare; la mera produzione della ricevuta del money order non è stata ritenuta prova dell’effettivo pagamento.
Massime di principio
- Il rito previsto dall’art. 116 c.p.a. è inammissibile quando la domanda non mira all’ostensione di documenti amministrativi preesistenti, ma pretende il rilascio di una nuova attestazione o certificazione elaborata dall’amministrazione sulla base di informazioni non necessariamente incorporate in un documento.
- L’accesso ai documenti amministrativi non può essere utilizzato per ottenere informazioni in sé considerate, se esse non risultano rappresentate nella forma di un documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, comma 4, l. 241/1990.
- Quando il rilascio di una certificazione consolare è subordinato al pagamento di una tassa presso una determinata sede consolare, la mera prova dell’emissione o dell’invio di un ordine di pagamento non dimostra necessariamente l’adempimento, se l’amministrazione contesta l’effettivo accredito presso l’ente competente.
- La richiesta di integrazione documentale formulata dall’amministrazione durante il procedimento, se non tempestivamente soddisfatta dall’interessato, può impedire la qualificazione come illegittima della mancata definizione favorevole della pratica.
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