Cassazione Penale, Sentenza n. 37433/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato a seguito della conferma della condanna in appello per furto in abitazione. Unico motivo: violazione di norme processuali a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), censurando la tardiva trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale distrettuale rispetto ai termini previsti dall'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Si allegava che la tardiva trasmissione (conclusioni pervenute il 19/09/2022 per udienza del 20/09/2022) avrebbe impedito alla difesa di formulare le proprie conclusioni entro il termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza e di concludere per ultimo, violando il diritto di difesa e determinando la nullità del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che, pur essendo le conclusioni del pubblico ministero trasmesse oltre il termine regolamentare e soltanto il giorno precedente l'udienza, la mera tardiva trasmissione non integra automaticamente una nullità né una violazione del diritto di difesa: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa (per esempio per la laboriosità delle imputazioni o la complessità delle tesi avversarie). Nel caso di specie la difesa non ha specificato alcun pregiudizio concreto e, anzi, non aveva neppure prodotto proprie conclusioni né chiesto il differimento dell'udienza; inoltre la Corte territoriale non ha preso in considerazione le conclusioni tardive del Procuratore generale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.), per profili di colpa dovuti all'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; in questo caso è la rubrica richiamata dal ricorrente per denunciare la violazione di norme processuali a pena di nullità.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Disciplina delle nullità nel processo penale; la Corte osserva che le nullità sono tassative e che per la loro sanzione occorre la dimostrazione del concreto pregiudizio, non basta la mera violazione formale.
art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma emergenziale che regola il giudizio d'appello celebrato con contraddittorio scritto: prevede la formulazione delle conclusioni della parte pubblica entro il decimo giorno precedente l'udienza e l'invio immediato per via telematica ai difensori, cui è data facoltà di presentare conclusioni scritte entro il quinto giorno antecedente l'udienza. La Corte ha precisato che la violazione di questi termini non comporta automaticamente una nullità senza prova del concreto pregiudizio difensivo.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e l'applicazione di ammende in caso di ricorso frivolo o manifestamente infondato; la Corte lo ha applicato perché ha ritenuto l'impugnazione evidentemente inammissibile e con profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La tardiva trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero nei giudizi d'appello celebrati con contraddittorio scritto (ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020) non comporta automaticamente la nullità del procedimento: è necessario dimostrare un concreto e specifico pregiudizio per la difesa.
- Le nullità nel processo penale sono tassative e la loro sanzione richiede la prova del danno concretamente subito; la censura generica sulla tardività è insufficiente.
- Se la difesa ritiene di essere stata pregiudicata dalla tardiva ricezione di atti avversi, deve tempestivamente documentare la necessità di approfondimenti o la complessità delle questioni e, se opportuno, chiedere il differimento dell'udienza o produrre memorie specifiche.
- Se la difesa non presenta proprie conclusioni né chiede il rinvio, la censura successiva sulla tardività delle conclusioni avversarie ha scarse probabilità di successo davanti alla Cassazione.
- La Corte d'appello può, nella decisione, anche non tener conto di conclusioni pervenute tardivamente; l'assenza di considerazione delle stesse riduce la possibilità di mostrare un pregiudizio reale derivante dalla tardività.
- L'impugnazione in Cassazione deve essere specifica e motivata: i ricorsi generici o privi di indicazione del concreto vizio e del pregiudizio rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e ammende per abuso del rimedio.
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