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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25466/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel 2017 l'autista di un bus navetta e il consorzio proprietario dell'area avevano proposto opposizione avverso il verbale della polizia locale che contestava loro, in solido, la violazione dell'art. 193, comma 1, cod. strada e il conseguente sequestro del veicolo ex art. 193, comma 4, cod. strada. Il veicolo, risultato privo di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica, circolava su una strada privata interna a un comprensorio riservato ai soli proprietari degli immobili. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ma il tribunale in appello l'aveva accolta annullando i verbali, ritenendo decisiva la natura privata dell'area e insussistente l'equiparazione a strada pubblica. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le strade del comprensorio erano state erroneamente considerate private; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, e 193 cod. strada, nonché dell'art. 122 d.lgs. 209/2005, sostenendo che la circolazione su quell'area, per la sua pericolosità, era assimilabile a quella su strada pubblica o aperta al pubblico e richiedeva comunque copertura assicurativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione afferma che, ai fini dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private, la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprende ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato conformemente alla sua funzione abituale; pertanto, non vi era ragione di escludere la necessità della copertura assicurativa nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 193, comma 1, cod. strada

    norma posta a base del verbale per circolazione senza assicurazione obbligatoria.

  • art. 193, comma 4, cod. strada

    norma posta a base del sequestro del veicolo conseguente alla violazione contestata.

  • art. 1, comma 2, cod. strada

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina stradale all'area privata in ragione della situazione di pericolosità.

  • art. 2, comma 1, cod. strada

    richiamato per la nozione di aree destinate alla circolazione di veicoli, animali e pedoni.

  • art. 122 d.lgs. 209/2005

    "su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate"

    deve essere inteso nel senso che l'obbligo assicurativo opera anche per la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico, cioè ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato secondo la sua funzione abituale.

  • Cass. SU 21983/2021

    richiamata come precedente interpretativo conforme, anche in chiave di diritto UE, sulla nozione di aree equiparate alle strade.

  • Cass. 40607/2021

    richiamata in senso conforme al principio sull'equiparazione delle aree alla strada pubblica ai fini dell'assicurazione obbligatoria.

Massime di principio

  • Ai fini dell'obbligo di assicurazione RCA, l'espressione "strade di uso pubblico o aree a queste equiparate" va interpretata in senso funzionale e teleologico, con riguardo alla possibilità concreta di utilizzo del veicolo secondo la sua ordinaria funzione di circolazione.
  • L'equiparazione tra aree private e strade di uso pubblico non richiede identità strutturale tra i due luoghi, essendo sufficiente che l'area presenti caratteristiche tali da esporre i terzi al rischio tipico della circolazione veicolare che l'assicurazione obbligatoria è destinata a coprire.
  • Non è decisivo, per escludere l'obbligo assicurativo, il solo dato della proprietà privata dell'area, se il luogo è comunque utilizzato per la circolazione dei veicoli in modo compatibile con la loro funzione abituale.
  • La nozione di area equiparata va letta in coerenza con la finalità di tutela dei terzi danneggiati da sinistri stradali, assicurando la copertura dei rischi derivanti dalla circolazione in spazi idonei all'uso del veicolo.

Come è indicizzato

MaterieRC autoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiAssicurazioniEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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