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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11901/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per detenzione illecita di stupefacenti, con pena di anni 3 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione negativa compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulle attenuanti generiche investisse una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non illogica e coerente con gli atti. La Corte d'appello aveva motivato il diniego valorizzando l'obiettiva gravità del fatto, l'assenza di elementi positivi e un precedente penale per reato in materia di armi, ritenuto significativo anche se commesso in età minorile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il reato in materia di stupefacenti

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; il loro diniego è legittimo se motivato con riferimento agli elementi ritenuti prevalenti ex art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    i parametri di gravità del fatto e personalità dell'imputato possono essere anche solo parzialmente richiamati; è sufficiente valorizzare un elemento prevalente per concedere o negare il beneficio

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e coerente con gli elementi processuali.
  • Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche il giudice può fondarsi anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., come la gravità del fatto o i precedenti penali dell'imputato.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento del beneficio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, seguono ex art. 616 c.p.p. le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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