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Ordinanza

Ordinanza n. 739/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento, nomato Ordinanza n. 4/25, della Commissione Disciplinare della Corte di Appello di Napoli datato 12.11.2025 con riserva di giorni 30 per il deposito della motivazione depositata in data 9.12.2025, ed il 22.12.2025 consegnata al -OMISSIS-, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni per mesi 6, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e ss. D.Lgs. 271/1989 e delle norme del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010).

Giustizia amministrativa202601250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza della Commissione Disciplinare della Corte di Appello di Napoli che ha irrogato la sospensione dalle funzioni per sei mesi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni per sei mesi, adottata dalla Commissione Disciplinare della Corte di Appello di Napoli ai sensi degli artt. 16 e seguenti del d.lgs. 271/1989 e delle norme del Codice dell’ordinamento militare. Tra le doglianze esaminate in via istruttoria figura la pretesa violazione del principio del ne bis in idem, poiché dagli atti allegati al ricorso risulterebbe che il Ministero della Difesa abbia già adottato un provvedimento di sospensione dall’impiego in relazione ai medesimi fatti posti a fondamento della sanzione impugnata. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti chiarimenti sulla natura di tale precedente provvedimento e sul suo rapporto con la sanzione disciplinare oggetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico di entrambe le parti, chiedendo chiarimenti sulla natura del precedente provvedimento di sospensione dall’impiego adottato dal Ministero della Difesa e sulla sua riferibilità ai medesimi fatti, al fine di scrutinare compiutamente la censura relativa al ne bis in idem. Nelle more dell’istruttoria ha respinto la domanda cautelare, ritenendo mancanti i presupposti di gravità e irreversibilità del danno derivante dalla perdurante efficacia dell’atto impugnato. In particolare, il ricorrente risultava già reintegrato in servizio, sebbene con mansioni diverse. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026; le spese sono state rimesse al prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta in via provvisoria per l’assenza di un pregiudizio dotato dei necessari caratteri di gravità e irreversibilità.

  • artt. 16 e ss. d.lgs. 271/1989

    Individuati nel provvedimento come base normativa della sanzione disciplinare impugnata.

  • d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

    Richiamato, insieme al d.lgs. 271/1989, quale fonte delle norme applicate dalla Commissione Disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione su una censura di violazione del ne bis in idem, dagli atti risulta l’esistenza di un precedente provvedimento amministrativo potenzialmente riferito ai medesimi fatti, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire chiarimenti sulla natura, sul contenuto e sull’identità sostanziale di tale provvedimento rispetto alla sanzione impugnata.
  • La tutela cautelare può essere negata quando, nelle more della definizione dell’istanza, non sia dimostrato un pregiudizio dotato dei caratteri di gravità e irreversibilità; la reintegrazione in servizio del ricorrente, pur con mansioni diverse, costituisce elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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