Cassazione Penale, Sentenza n. 16583/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cardillo impugna l'ordinanza del 28/06/2022 che confermava la revoca della sospensione condizionale della pena già disposta per il mancato adempimento dell'ordine di demolizione di opere abusive. Egli deduceva che, prima dello spirare del termine per la demolizione, il Comune di Napoli aveva acquisito gratuitamente le opere al proprio patrimonio (documentazione del 19/05/2015), rendendo impossibile la demolizione; perciò la revoca sarebbe stata motivata in modo contraddittorio e illogico per mancata valutazione di tale documentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha richiamato l'art.31, commi 5 e 6, del D.P.R. 380/2001 e la giurisprudenza consolidata, affermando che l'obbligo di dare esecuzione all'ordine di demolizione grava comunque sul responsabile dell'abuso anche se nel frattempo l'opera sia stata acquisita al patrimonio comunale. L'imputato può chiedere al Comune l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese o provvedere comunque a spese proprie, salvo che il Comune con deliberazione consiliare dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici ovvero sussistano rilevanti vincoli urbanistici/ambientali/di assetto idrogeologico che ostino alla demolizione. Poiché l'acquisizione al patrimonio comunale non esclude di per sé l'obbligo-demolizione, la revoca della sospensione condizionale della pena è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n.380/2001, art.31
comma 5 e comma 6: «L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.»; «Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.»
La norma impone comunque l'obbligo in capo al responsabile dell'abuso di provvedere alla demolizione a proprie spese; l'acquisizione comunale non elimina automaticamente l'obbligo demolitorio, salvo che il consiglio comunale dichiari prevalenti interessi pubblici o sussistano ostacoli derivanti da rilevanti vincoli urbanistici/ambientali/idrogeologici.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.3, n.39471 del 18/07/2017, Rv.272502)
Il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva; l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale non impedisce al condannato di chiedere al Comune l'autorizzazione a demolire a proprie spese e quindi non preclude automaticamente la conservazione del beneficio se l'obbligo viene adempiuto.
Massime di principio
- L'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale non estingue automaticamente l'obbligo del condannato di eseguire la demolizione a proprie spese.
- La sospensione condizionale della pena può essere legata all'adempimento dell'ordine di demolizione; il mancato adempimento legittima la revoca del beneficio.
- Il condannato può rivolgersi al Comune, divenuto proprietario, per ottenere l'autorizzazione a demolire a proprie spese; il Comune può altresì procedere alla demolizione a carico del responsabile.
- Solo una deliberazione consiliare che dichiari prevalenti interessi pubblici o l'esistenza di rilevanti vincoli che ostino alla demolizione possono impedire l'esecuzione della demolizione e quindi incidere sul diritto/dovere del condannato.
- Nei giudizi di esecuzione la mera produzione di atti attestanti l'acquisizione comunale non è di per sé elemento sufficiente a escludere la revoca della sospensione se il condannato non utilizza gli strumenti (es. richiesta di autorizzazione) per adempiere all'obbligo demolitorio.
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