Sentenza n. 1002/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per annualità pregresse
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari Carta docente)
Prevale il privato
La controversia
Le parti ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, n. 9 dell’11 gennaio 2024, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto di una ricorrente alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e dell’altra per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, nella misura di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro beneficio equipollente. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dato esecuzione al giudicato. Il titolo esecutivo era stato notificato il 18 luglio 2024; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 13 maggio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente in favore delle parti ricorrenti. Per l’eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di sostituirsi all’Amministrazione e porre in essere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato entro 90 giorni dalla richiesta delle ricorrenti. Il TAR ha precisato che il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può adottare anche gli atti amministrativi necessari per consentire alle ricorrenti di registrarsi sulla piattaforma e conseguire il beneficio, pur non possedendo la qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i titoli suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa la possibilità di impartire ordini all’Amministrazione e nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
art. 4, comma 2, D.M. 55/2014
Consente l’adeguamento del compenso professionale in presenza di posizioni processuali identiche; il TAR ne ha valorizzato l’analogia per giustificare la riduzione proporzionale delle spese in un giudizio seriale con due ricorrenti assistiti dai medesimi difensori.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’Amministrazione non abbia adempiuto al comando giudiziale.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva deve essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996; decorso tale termine, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell’Amministrazione; deve quindi porre in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall’Amministrazione inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può adottare atti amministrativi di contenuto concreto e vario, inclusi gli atti necessari a consentire al beneficiario di accedere materialmente a una piattaforma o procedura amministrativa prevista per l’erogazione del beneficio riconosciuto dal giudicato.
- La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile quando il giudice ordina all’Amministrazione di adempiere entro un termine e stabilisce che, in caso di ulteriore inerzia, il commissario si sostituirà all’Amministrazione entro il termine fissato dal provvedimento.
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