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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28313/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per inosservanza o errata applicazione della legge penale. Il Procuratore ha dedotto: (1) errata applicazione dell'art. 81 c.p. per avere il Tribunale posto in continuazione un delitto colposo (lesioni personali colpose) con un delitto doloso (omissione di fermata), contestazione relativa all'unicità del disegno criminoso; (2) illegalità della pena concordata perché il giudice ha individuato come reato "più grave" quello di cui all'art. 590-bis c.p. (pena edittale 3 mesi - 1 anno) mentre il reato di cui all'art. 189, comma 6, C.d.S. (pena edittale 6 mesi - 3 anni) ha edittalmente una sanzione maggiore, per cui la determinazione della pena risultava non prevista dalla legge; (3) illegittimità perché la pena non poteva essere inferiore al minimo edittale del reato satellite (art. 189, comma 6).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, in particolare il secondo motivo, ritenendolo assorbente. Ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento perché il giudice aveva erratamente individuato come reato più grave quello di cui all'art. 590-bis c.p., determinando così una pena non prevista dalla legge. La Corte ha precisato che un accordo di patteggiamento che produce una pena illegale non può essere ratificato e non è rettificabile ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p.; ha quindi annullato la sentenza e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato e sull'accordo tra le parti (patteggiamento); qui rileva in quanto la sentenza impugnata è stata emessa in applicazione di un accordo ex art. 444.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena concordata quando risulti "illegale"; la Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione per censurare l'accordo che aveva individuato erroneamente il reato più grave.

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la rettificazione della pena in determinate ipotesi; la Corte ha affermato che non è applicabile quando l'accordo sulla pena è invalido/illegale.

  • art. 590-bis cod. pen.

    pena della reclusione da tre mesi a un anno

    Fattispecie di lesioni personali colpose (in riferimento alle norme del codice della strada). Nel caso concreto il giudice aveva individuato erroneamente questo reato come il "più grave" ai fini del calcolo della continuazione.

  • art. 189, comma 6, cod. strada

    pena detentiva da sei mesi a tre anni di reclusione

    Fattispecie stradale più grave ai fini dell'evento sanzionatorio; ha edittalmente una sanzione più alta rispetto all'art. 590-bis e pertanto doveva essere considerata reato più grave nella determinazione della pena concordata.

  • artt. 140 e 148 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norme del codice della strada richiamate in relazione alla qualificazione dell'evento e alle imputazioni, richiamate nella contestazione al reato di cui all'art. 590-bis.

  • art. 62-bis e art. 62 n.6 cod. pen.

    Norme relative alla determinazione della pena (riduzioni per specifiche circostanze/tenuità e attenuanti); citate nella sentenza di primo grado relativamente al calcolo delle riduzioni e dell'attenuante concessa.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento il giudice deve verificare correttamente quale sia il reato "più grave" ai fini del calcolo della pena: una errata individuazione può rendere la pena "illegale" e determinare l'annullamento della sentenza di patteggiamento.
  • Un accordo di patteggiamento che produce una pena non prevista dalla legge non può essere ratificato dal giudice e non è rettificabile con gli strumenti ordinari (art. 619 c.p.p.); la parte pubblica può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis.
  • Se il reato satellite o uno dei reati da considerare in continuazione ha un più elevato trattamento edittale, quel reato deve essere preso come parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo; invertire i parametri può causare l'illegalità della pena.
  • Non tutte le censure sono ammissibili con il rimedio dell'art. 448, comma 2-bis: alcune doglianze (es. questioni relative all'interpretazione dell'art. 81 c.p. in termini di continuità tra dolo e colpa) potrebbero non rientrare nell'ambito delle ipotesi che giustificano il ricorso sulla pena concordata e quindi risultare inammissibili se non collegate all'illegalità della pena.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare preliminarmente l'esatto inquadramento edittale dei reati coinvolti e la corretta applicazione delle regole sulla continuazione per evitare che l'accordo sul patteggiamento determini una pena non prevista dalla legge.

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