Sentenza n. 816/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2738/2024 del Giudice di Pace di Catania, notificato in data 7.5.2024, dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 12.9.2024 e notificato in forma esecutiva in data 13.9.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2738/2024 del Giudice di Pace di Catania
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, notificato al Comune e dichiarato definitivamente esecutivo, con il quale il Giudice di Pace aveva condannato l'ente locale al pagamento di 8.500 euro, oltre interessi e 700 euro per spese di procedura, oltre accessori di legge. Dedotta la mancata spontanea esecuzione, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un commissario ad acta, domandando inoltre il riconoscimento delle competenze di precetto e delle spese di registrazione del titolo. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza perché il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato, era passato in giudicato, era decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l'integrale adempimento del Comune. Applicando l'art. 2697 c.c., ha affermato che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spettava al Comune provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, onere non assolto. Ha ordinato al Comune di adempiere integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, riconoscendo la sorte capitale, gli interessi, le spese liquidate nel titolo e le spese di registrazione comprovate. Ha invece escluso le competenze di precetto, poiché riferite al procedimento di esecuzione forzata ex artt. 474 ss. c.p.c. e non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Adrano, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto ha costituito il fondamento dell'azione relativa al decreto ingiuntivo definitivo.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; è stato richiamato quale base processuale del giudizio.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il creditore ha provato il titolo esecutivo e l'inadempimento, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'estinzione o comunque l'impedimento del diritto azionato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'ente locale.
artt. 474 ss. c.p.c.
Riguardano il procedimento di esecuzione forzata; le relative spese di precetto non sono state riconosciute nel giudizio di ottemperanza perché non funzionali alla sua introduzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato e notificato a un'amministrazione, la prova del titolo esecutivo e dell'inadempimento, unitamente al decorso del termine applicabile, è sufficiente a fondare la domanda; spetta all'amministrazione dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
- L'ottemperanza consente di ordinare il pagamento della sorte capitale, degli interessi e delle spese riconosciuti nel titolo esecutivo, nonché delle spese di registrazione comprovate dal creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza non sono riconoscibili le spese di precetto né quelle relative a procedure esecutive insoddisfacenti, perché attengono all'esecuzione forzata ordinaria e derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di adottare in via sostitutiva gli atti necessari dopo l'inutile decorso del termine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →