Sentenza n. 2816/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, fondato su precedenti penali, una denuncia e una violazione amministrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di cittadinanza, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria e violazione del giusto procedimento. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avesse attribuito rilievo determinante a pregiudizi penali risalenti e di ridotto allarme sociale, senza svolgere una valutazione complessiva della sua integrazione nella società italiana. Il diniego richiamava un decreto penale per uso di atto falso, una sentenza di condanna per truffa e indebito utilizzo di carte di credito, una denuncia per violazione colposa dei doveri di custodia di cose sottoposte a sequestro e una violazione amministrativa relativa all’uso personale di stupefacenti. L’appellante ha evidenziato la propria situazione familiare, lavorativa, reddituale e il radicamento territoriale, risultando coniugato, padre di due figlie nate in Italia, figlio di cittadina italiana e titolare di un’attività lavorativa con reddito sufficiente al sostentamento familiare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando il diniego di cittadinanza con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il Collegio ha ribadito che la concessione della cittadinanza è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce oggetto di un diritto soggettivo dello straniero, ma che il diniego resta sindacabile dal giudice amministrativo per violazione dei parametri normativi ed eccesso di potere. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva fondato sostanzialmente il diniego sui precedenti penali, senza una valutazione globale della personalità e del percorso di integrazione dell’interessato. La motivazione non aveva adeguatamente considerato la risalenza dei fatti, la natura e la gravità delle condotte, il tipo e l’esito dei procedimenti, né i legami familiari, l’attività lavorativa, il reddito, il radicamento territoriale e la condotta complessiva del richiedente. Il Consiglio di Stato ha ravvisato un difetto di motivazione e di istruttoria, precisando che l’Amministrazione dovrà riesercitare il potere mediante una valutazione completa e bilanciata. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di un potere discrezionale di alta amministrazione e presuppone una valutazione dell’interesse pubblico e della stabile integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
art. 6 l. 5 febbraio 1992, n. 91
Nel procedimento di concessione della cittadinanza l’Amministrazione non può fondare il diniego sulla mera esistenza di denunce o precedenti di polizia, ma deve verificarne gli sviluppi giudiziari e inserirli in una valutazione complessiva dell’interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il diniego di concessione della cittadinanza italiana, pur espressione di ampia discrezionalità amministrativa e di un giudizio prognostico sull’affidabilità e sulla stabile integrazione dello straniero, è sindacabile dal giudice amministrativo per violazione di legge ed eccesso di potere, inclusi il difetto di motivazione e la carenza istruttoria.
- La valutazione dell’Amministrazione non può esaurirsi nel richiamo a precedenti penali, denunce o precedenti di polizia, soprattutto se risalenti, ma deve considerare il tipo di provvedimento giudiziario, la fase e l’esito del procedimento, la natura e la gravità del reato, l’entità della sanzione e il tempo trascorso.
- Ai fini del diniego di cittadinanza è necessaria una valutazione globale della personalità e del percorso di vita del richiedente, comprensiva dei legami familiari, dell’attività lavorativa, della situazione reddituale, del radicamento territoriale e della condotta complessiva precedente e successiva ai fatti penalmente rilevanti.
- Quanto più il diniego si fonda su risultanze penali non definitive o su fatti risalenti e di limitato allarme sociale, tanto più puntuale deve essere l’istruttoria e specifica la motivazione circa la loro attuale incidenza sull’affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
- L’annullamento giudiziale del diniego di cittadinanza per difetto di istruttoria e motivazione non comporta il riconoscimento automatico dello status civitatis, ma impone all’Amministrazione di riesercitare il potere mediante una nuova valutazione conforme ai criteri indicati dal giudice.
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