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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22052/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato: 1) la richiesta principale di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. della sentenza di condanna n. 651/22 del Tribunale di Trani; 2) in via subordinata, la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per proporre appello. La Varesano sosteneva di non essere stata messa a conoscenza della sentenza di condanna dal suo difensore di fiducia (mail documentata) e deduceva violazioni di legge (art. 43 e 45 c.p.) e vizi di motivazione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto valida la notifica del decreto di citazione a giudizio (raccomandata consegnata a mani) e aveva escluso che il mancato adempimento del difensore costituisse caso fortuito o forza maggiore giustificante la restituzione del termine, conformemente al consolidato orientamento della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la ricorrente non ha dimostrato che l'omissione del difensore fosse un evento inevitabile non evitabile con la normale diligenza (caso fortuito/forza maggiore) e che mancassero elementi sul controllo che la ricorrente avrebbe dovuto esercitare sull'operato del proprio difensore; di conseguenza non sussistono i presupposti per la restituzione del termine né per la rescissione. Il rigetto comporta altresì la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Prevede la rescissione del giudicato in casi di nullità sopravvenuta o simili; la Corte ha ritenuto che, nella specie, non ricorressero ragioni valide di rescissione, anche perché la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata validamente

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione nel termine per proporre impugnazione quando l'omissione sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore; la giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Corte, esclude che il semplice mancato adempimento del difensore, a qualsiasi causa ascrivibile, costituisca automaticamente caso fortuito/forza maggiore

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Riguarda i motivi di ricorso per cassazione invocati (erronea applicazione di norme penali e vizi di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce del consolidato orientamento sul difensore

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali; la ricorrente è stata condannata alle spese per il rigetto del ricorso

  • art. 43 cod. pen.

    Riferito nella censura della ricorrente (connesso alla partecipazione a titolo di concorso) ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione sulla restituzione del termine

  • art. 45 cod. pen.

    Altro articolo richiamato dalla ricorrente ma non determinante nella valutazione resa dalla Corte di Cassazione

Massime di principio

  • La mera omissione o imperizia del difensore di fiducia non produce automaticamente, ex se, il caso fortuito o la forza maggiore che legittimano la restituzione del termine ex art. 175 c.p.p.; occorre valutare caso per caso se l'evento fosse inevitabile anche con la normale diligenza
  • Il giudice valuta le modalità di controllo esercitabili dall'imputato sull'operato del difensore: l'assistito può essere chiamato a sorvegliare l'adempimento dell'incarico quando ciò sia ragionevolmente possibile nel quadro normativo e fattuale
  • Per ottenere la restituzione del termine per impugnare è utile fornire prove concrete dell'impossibilità di esercitare qualsiasi controllo (es. assenza di contatti, documentazione che attesti l'impossibilità di essere avvisati) e della manifesta, imprevedibile inosservanza degli obblighi professionali da parte del difensore
  • La rescissione del giudicato per vizi di notifica o simili (art. 629-bis) presuppone profili di invalidità formale o sostanziale della procedura di notificazione; se la notifica risulta valida (es. raccomandata ricevuta a mani), la rescissione non è percorribile
  • In caso di gravi carenze difensive è importante documentare tempestivamente i fatti, raccogliere comunicazioni (mail, sms, deleghe) e, se possibile, rivolgersi ad altro difensore per valutare rimedi processuali alternativi e per conservare elementi probatori utili a giustificare la richiesta di restituzione o di interventi riparatori

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