Sentenza del 15/02/2017 n. 1371 - Comm. Trib. Prov. Milano
Costituzione tardiva resistente - Prova notificazione - Non contestazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del ricorrente è stata accolta, in quanto il resistente non ha assolto tempestivamente l'onere di provare la regolare notificazione degli atti esattivi. La tardiva costituzione ha precluso o comunque compromesso la possibilità di introdurre utilmente la prova documentale della notifica, con conseguente soccombenza del resistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha eccepito che gli atti esattivi non gli erano mai stati notificati e, pertanto, dovevano considerarsi giuridicamente inesistenti o comunque inefficaci nei suoi confronti. Il resistente si è costituito tardivamente, non potendo così produrre tempestivamente la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuta notificazione. La tardiva costituzione ha impedito al resistente di confutare adeguatamente, mediante prove documentali, le contestazioni del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il ricorrente contesta l'inesistenza o l'omessa notificazione di un atto esattivo, l'ente che lo ha emesso o l'agente della riscossione deve dimostrare documentalmente la regolarità della notifica.
- La costituzione tempestiva del resistente è essenziale per consentire la produzione nei termini delle relate di notifica, degli avvisi di ricevimento, delle ricevute telematiche o di altra documentazione probatoria.
- La mancata contestazione tempestiva e specifica delle deduzioni del ricorrente, unita all'assenza di prova documentale della notifica, può comportare l'accoglimento del ricorso.
- La tardiva costituzione non determina automaticamente la vittoria del ricorrente in ogni processo, ma può impedire al resistente di esercitare utilmente le facoltà processuali soggette a termine e di fornire la prova necessaria a superare l'eccezione di omessa notificazione.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia il rispetto dei termini processuali per la costituzione sia l'effettiva disponibilità e produzione tempestiva della documentazione attestante la notificazione degli atti.
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