Sentenza n. 1274/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di contestazione e repressione di un abuso edilizio, con gli atti istruttori e di verifica connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa ha impugnato l'ordinanza comunale n. 40 del 5 luglio 2021, notificata il 14 luglio 2021, contestando la sussistenza di un abuso edilizio e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, della relazione di verifica dell'esecuzione di opere, del verbale di verifica del corretto adempimento dell'ordinanza e degli ulteriori atti antecedenti o conseguenti non conosciuti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di essere stata posta in liquidazione il 6 luglio 2023 e di non avere più interesse a ottenere una decisione di merito, richiamando la comunicazione del liquidatore del 20 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente relativa alla sopravvenuta insussistenza dell'interesse alla decisione e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità dell'ordinanza edilizia né sono stati scrutinati i motivi di ricorso relativi all'abuso edilizio. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice quale base processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta perdita di interesse alla decisione preclude l'esame dei motivi di merito e della legittimità dell'atto impugnato.
- La liquidazione della società ricorrente può costituire, secondo quanto dichiarato dalla stessa parte nel giudizio, il presupposto fattuale della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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