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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/757

Regolamento (UE) 2020/757 della Commissione dell’8 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tracciabilità di determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 142/2011 per disciplinare la spedizione intra-UE di determinati oli di pesce e farine di pesce di categoria 3 destinati alla detossificazione. Introduce una procedura di domanda e accettazione della partita, la notifica tramite Traces e il rinvio alle regole tecniche del regolamento (UE) 2015/786. È prevista un’esclusione per i prodotti già immessi sul mercato che abbiano evidenziato superamenti dei limiti di diossine e/o PCB nei controlli ufficiali.

Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 introducendo regole di tracciabilità e procedura di trasporto transfrontaliero per oli di pesce e farina di pesce di categoria 3 destinati alla detossificazione in un altro Stato membro.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano, con specifico riguardo agli oli di pesce e alla farina di pesce di materiali di categoria 3 destinati alla produzione di materie prime per mangimi. Riguarda il trasporto da un impianto di trasformazione riconosciuto a un impianto per mangimi registrato o riconosciuto in un altro Stato membro ai fini della detossificazione secondo il regolamento (UE) 2015/786. Sono esclusi gli oli di pesce e la farina di pesce già immessi sul mercato e risultati positivi, nei controlli ufficiali, per livelli eccessivi di diossine e/o PCB, nonché i materiali importati da un paese terzo richiamati nel testo modificativo.

Tracciabilità di determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

Il regolamento (UE) 2020/757 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per introdurre una disciplina specifica sulla movimentazione transfrontaliera di oli di pesce e farina di pesce di categoria 3 destinati alla detossificazione. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1069/2009 e mira a conciliare esigenze di sanità pubblica, salute animale, protezione dell’ambiente e tracciabilità dei materiali impiegati nei mangimi.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che, pur restando i prodotti derivati classificati nella stessa categoria dei sottoprodotti da cui derivano, oli di pesce e farina di pesce possono contenere residui, in particolare diossine e/o PCB, tali da richiedere un processo di detossificazione prima dell’impiego nei mangimi. Il regolamento (UE) 2015/786 fissa i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione e costituisce il riferimento tecnico richiamato dalla nuova disciplina.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda gli oli di pesce e la farina di pesce di materiali di categoria 3 destinati alla produzione di materie prime per mangimi. La nuova procedura opera quando tali prodotti sono trasportati da un impianto di trasformazione riconosciuto verso un impianto per mangimi registrato o riconosciuto, situato in un altro Stato membro, ai fini della detossificazione. Il testo precisa inoltre che si tratta di materiali diversi da quelli importati da un paese terzo, come indicato nella disposizione introdotta all’articolo 21.

Regola sostanziale sul trasporto intra-UE

Il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce che il trasporto può avvenire soltanto nel rispetto delle norme contenute nell’allegato VIII, capo VII. Il rinvio al regolamento (UE) 2015/786 assicura che la detossificazione avvenga secondo processi accettabili e idonei a non compromettere la salute degli animali, la sanità pubblica, l’ambiente e le caratteristiche dei mangimi.

Procedura di accettazione della partita

L’allegato VIII, capo VII, introduce una procedura amministrativa articolata:

  • l’operatore che intende spedire la partita presenta all’autorità competente del luogo di destinazione una domanda di accettazione;
  • la domanda deve essere compilata nel formato standard previsto dall’allegato XVI, capo III, sezione 10, del regolamento (UE) n. 142/2011;
  • l’autorità competente dello Stato membro di destinazione informa l’operatore della propria decisione rinviando la domanda debitamente compilata.

Notifica tra Stati membri e uso di Traces

La spedizione di ciascuna partita deve essere notificata dall’autorità competente dello Stato membro di origine all’autorità competente dello Stato membro di destinazione mediante il sistema Traces, in conformità alla decisione 2004/292/CE. Il meccanismo rafforza la tracciabilità e il controllo ufficiale delle movimentazioni transfrontaliere.

Esclusione per prodotti già non conformi

Il capo VII dell’allegato VIII esclude espressamente dal nuovo regime gli oli di pesce e la farina di pesce di materiali di categoria 3 già immessi sul mercato per la produzione di mangimi e risultati positivi, durante i controlli ufficiali, per livelli eccessivi di diossine e/o PCB. Per tali prodotti non si applicano la domanda di accettazione, la decisione dell’autorità di destinazione e la notifica tramite Traces previste dai punti 1-3.

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Trasporto transfrontaliero per detossificazione

Inserisce nell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 142/2011 un nuovo paragrafo che consente il trasporto di oli di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3, destinati alla produzione di materie prime per mangimi, da un impianto di trasformazione riconosciuto a un impianto per mangimi registrato o riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005 in un altro Stato membro, ai fini della detossificazione conformemente al regolamento (UE) 2015/786. Il trasporto deve avvenire secondo le norme dell’allegato VIII, capo VII.

Procedura di autorizzazione e notifica della partita

L’allegato VIII, capo VII, richiede che l’operatore presenti all’autorità competente del luogo di destinazione una domanda di accettazione della partita, redatta sul formato standard di cui all’allegato XVI, capo III, sezione 10, del regolamento (UE) n. 142/2011. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione comunica la propria decisione rinviando la domanda compilata di conseguenza.

Notifica tramite Traces

L’autorità competente dello Stato membro di origine deve notificare la spedizione di ciascuna partita all’autorità competente dello Stato membro di destinazione mediante il sistema Traces, conformemente alla decisione 2004/292/CE.

Esclusione dei prodotti già risultati non conformi

Le nuove regole di cui ai punti 1-3 dell’allegato VIII, capo VII, non si applicano agli oli di pesce e alla farina di pesce di materiali di categoria 3 già immessi sul mercato per la produzione di mangimi e che, durante i controlli ufficiali, siano risultati con livelli eccessivi di diossine e/o PCB.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesottoprodotti di origine animalemangimisanità animalesicurezza alimentaretracciabilità

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