Regolamento (UE) 2020/770
Regolamento (UE) 2020/770 della Commissione dell’8 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di miclobutanil, napropamide e sintofen in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui per miclobutanil, napropamide e sintofen nell’ambito del sistema UE sui residui di antiparassitari. La Commissione recepisce i pareri motivati dell’EFSA, introducendo nuovi LMR, talora in via provvisoria e con revisione entro due anni, e adeguando la struttura degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti o importati prima del 2 gennaio 2021.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di miclobutanil, napropamide e sintofen in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui dei tre principi attivi indicati nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda operatori del settore alimentare e dei mangimi, Stati membri e importatori nell’Unione europea, nonché i prodotti ottenuti nell’UE o importati nell’UE prima del 2 gennaio 2021, per i quali continua ad applicarsi la versione previgente del regolamento. È espressamente rilevante ai fini del SEE. Sono previste esclusioni/ritagli funzionali in relazione ai prodotti per i quali non vi sono autorizzazioni d’uso, tolleranze all’importazione o CXL, per i quali opera il limite di determinazione o il valore di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Modifica dei livelli massimi di residui di miclobutanil, napropamide e sintofen
Il regolamento interviene sul regime dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per tre sostanze attive: miclobutanil, napropamide e sintofen. La Commissione richiama i pareri motivati dell’EFSA ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e afferma che le modifiche risultano conformi all’articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Ambito normativo e criteri di fissazione degli LMR
Il regolamento opera nell’ambito della disciplina UE sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale. Per i prodotti per i quali non vi sono autorizzazioni d’uso, tolleranze all’importazione o limiti CXL del Codex, si applica il limite di determinazione o il valore di base previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione richiama anche la consultazione dei laboratori di riferimento dell’Unione e la consultazione dei partner commerciali tramite l’OMC.
Miclobutanil
Per il miclobutanil erano già fissati LMR negli allegati II e III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. L’EFSA ha raccomandato il mantenimento o l’aumento degli LMR per diverse colture, mentre per altri prodotti ha evidenziato la mancanza di alcune informazioni, ritenendo necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché la Commissione conclude che non sussistono rischi per i consumatori, fissa gli LMR per tali prodotti nell’allegato II al livello indicato dall’Autorità. Per questi valori è espressamente previsto un riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.
Nel testo allegato compaiono numerose voci per frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti di origine animale e altre categorie. Per talune voci sono richiamate in nota lacune informative sui derivati metabolici del triazolo (TDM), sugli studi relativi alle colture a rotazione, sul metabolismo, sui metodi di analisi, sulla stabilità all’immagazzinamento o sulle sperimentazioni sui residui; per tali casi la Commissione precisa che terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 12 giugno 2022, o in mancanza della loro assenza.
Napropamide
Per la napropamide l’EFSA ha riesaminato gli LMR esistenti e ha proposto una riduzione per una serie molto ampia di prodotti, tra cui frutta a guscio, pomacee, drupacee, ortaggi, semi e alcune altre colture. Anche in questo caso, per determinate categorie l’Autorità ha rilevato carenze informative e ha ritenuto opportuno un ulteriore esame dei gestori del rischio. La Commissione, considerato che non risultano rischi per i consumatori, stabilisce gli LMR ai livelli indicati dall’EFSA nell’allegato II e prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione.
Sintofen
Per il sintofen non erano fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e la sostanza non è inclusa nell’allegato IV; pertanto, in via generale, operava il valore di base di 0,01 mg/kg dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b). L’EFSA ha svolto il riesame dell’LMR per il frumento, rilevando la mancanza di alcune informazioni e la necessità di un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. In assenza di rischi per i consumatori, la Commissione fissa l’LMR per il frumento nell’allegato II al livello indicato dall’Autorità, con revisione entro due anni.
Allegato tecnico e modifiche alle tabelle
L’allegato sostituisce la colonna relativa al miclobutanil nell’allegato II e aggiunge le colonne relative a napropamide e sintofen. Le tabelle riportano, per ciascun gruppo di prodotti e per alcuni prodotti specifici, i livelli massimi di residui espressi in mg/kg, con numerose voci contrassegnate dal simbolo (*) che indica il limite di determinazione analitica. Per il miclobutanil la definizione del residuo è indicata come somma degli isomeri costituenti, con una specificazione tecnica distinta per il codice 1000000 eccetto 1040000. Per la napropamide è prevista la somma degli isomeri; per il sintofen sono riportati i relativi LMR, inclusi i casi in cui permane il valore di 0,01 mg/kg.
Disposizioni transitorie, decorrenza ed efficacia
Per evitare discontinuità commerciali, l’articolo 2 consente che la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 2 gennaio 2021. L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e che si applichi dal 2 gennaio 2021. Il testo conclude ribadendo la diretta applicabilità e l’obbligatorietà in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. In particolare, vengono sostituiti i valori relativi al miclobutanil e aggiunte le colonne relative a napropamide e sintofen nell’allegato II, mentre nell’allegato III è soppressa la colonna del napropamide nella parte A e quella del miclobutanil nella parte B.
Nuovi LMR per miclobutanil
Per il miclobutanil vengono confermati, aumentati o fissati nuovi LMR per numerose categorie di prodotti vegetali e di origine animale. Per diversi prodotti nei quali l’EFSA ha rilevato lacune informative, la Commissione fissa comunque gli LMR ai livelli indicati dall’Autorità, precisando che tali valori saranno riesaminati entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. Per varie voci è richiamata la necessità di considerare i derivati metabolici del triazolo (TDM) e, in alcuni casi, di ulteriori informazioni su colture a rotazione, metabolismo, metodi di analisi, stabilità all’immagazzinamento e sperimentazioni sui residui.
Nuovi LMR per napropamide
Per la napropamide l’EFSA ha raccomandato la riduzione di vari LMR su frutta, ortaggi, semi oleaginosi e altri prodotti. Per alcune categorie, pur permanendo lacune informative, la Commissione fissa gli LMR ai livelli suggeriti dall’EFSA poiché non risultano rischi per i consumatori. Anche questi LMR sono soggetti a riesame entro due anni dalla pubblicazione, in base alle informazioni che saranno disponibili, con specifiche osservazioni dell’EFSA su stabilità all’immagazzinamento, metabolismo delle colture e sperimentazioni sui residui.
Nuovo LMR per sintofen
Per il sintofen, per il quale non esistono altre autorizzazioni e per il quale non erano stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005, viene fissato l’LMR per il frumento al livello indicato dall’EFSA. Anche questo valore è destinato a revisione entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, tenendo conto delle informazioni disponibili.
Criteri per i prodotti non autorizzati o senza tolleranze/CXL
Per i prodotti sui quali l’uso del fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR devono essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure si applica il limite di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Base tecnico-scientifica e consultazioni
La Commissione fonda le modifiche sui pareri motivati dell’EFSA, sulle valutazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione europea e sui fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’OMC e le osservazioni ricevute sono state considerate.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 stabilisce che la versione anteriore del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 2 gennaio 2021, così da garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo e un adeguato livello di tutela dei consumatori.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica a decorrere dal 2 gennaio 2021 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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