Ordinanza n. 1683/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 07.04.2026, con la quale è stata respinta l'istanza-diffida del 25.11.2025 volta alla rettifica di un errore materiale contenuto nella cartografia del P.R.G. vigente del comune di Poggiomarino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale che ha respinto l'istanza-diffida diretta alla rettifica di un presunto errore materiale nella cartografia del PRG vigente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione comunale di diniego della rettifica cartografica richiesta con istanza-diffida, deducendo l'inesatta collocazione cartografica dello stabilimento e ulteriori vizi delle previsioni del PRG, chiedendo la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. In particolare, ha prospettato un pregiudizio grave e irreparabile per la prosecuzione dell'attività d'impresa. Dal testo emerge inoltre che la società ha richiamato una perizia di parte, secondo la quale, in caso di correzione della cartografia, soltanto una parte dello stabilimento sarebbe collocata fuori dalla fascia di rispetto; il provvedimento repressivo relativo al flottatore risultava già sospeso in altro giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che, salvo il profilo dell'inesatta collocazione cartografica dello stabilimento, gli altri vizi dedotti non integrassero errori materiali, ma possibili vizi del PRG, da far valere mediante tempestiva impugnazione dello strumento urbanistico, poiché le relative previsioni erano immediatamente conformative della proprietà. Quanto all'unico profilo astrattamente qualificabile come errore materiale, il Collegio ha rilevato che la sua autonoma rilevanza per l'interesse azionato non era sufficientemente comprovata: la perizia di parte si limitava ad affermare che, dopo la correzione, soltanto una parte dello stabilimento sarebbe risultata esterna alla fascia di rispetto, senza riferimenti specifici all'area di ubicazione del flottatore, oggetto del provvedimento repressivo. È stato escluso anche il pericolo di danno grave e irreparabile, poiché il pregiudizio dedotto, riferito alla paralisi dell'attività d'impresa, era già scongiurato dalla sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione impugnata in altro ricorso. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
P.R.G. vigente
Le previsioni urbanistiche immediatamente conformative della proprietà devono essere contestate mediante tempestiva impugnazione dello strumento urbanistico e non attraverso una richiesta di mera correzione di errore materiale.
Massime di principio
- La richiesta di rettifica di un errore materiale nella cartografia di uno strumento urbanistico non può essere utilizzata per contestare vizi sostanziali delle previsioni del PRG, soprattutto quando tali previsioni siano immediatamente conformative della proprietà; i relativi vizi devono essere dedotti mediante tempestiva impugnazione dello strumento urbanistico.
- Ai fini della tutela cautelare, la qualificazione di una criticità cartografica come errore materiale richiede che l'errore e la sua autonoma incidenza sull'interesse azionato siano sufficientemente comprovati; una perizia che indichi genericamente gli effetti della correzione, senza riferimenti specifici all'area interessata dal provvedimento lesivo, non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris.
- Il periculum in mora non sussiste quando il danno grave e irreparabile dedotto dalla parte sia già scongiurato dalla sospensione cautelare di un diverso provvedimento, anche se connesso, dal quale deriverebbe il pregiudizio lamentato.
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