Cassazione Civile, Ordinanza n. 35320/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conducente)
La controversia
A un conducente di veicolo adibito al trasporto su strada venivano contestate plurime violazioni amministrative perché, in sede di controllo stradale, non era in grado di esibire i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e a più giornate precedenti, nell’ambito del periodo di 28 giorni previsto dalla normativa europea. L’autorità amministrativa aveva elevato nove verbali, ciascuno riferito a tre violazioni, assumendo che la mancata produzione di ciascun foglio integrasse una distinta infrazione. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione; il Tribunale aveva invece riformato la decisione ritenendo che, per il conducente, la mancata esibizione della documentazione richiesta dall’art. 15, par. 7, del Reg. CEE n. 3821/1985 integri un’unica violazione, a prescindere dal numero dei fogli mancanti. La Prefettura ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione/falsa applicazione dell’art. 19 L. n. 727/1978 e degli artt. 14 e 15 dei regolamenti CEE richiamati, sostenendo che la ratio della disciplina impone la tenuta di documentazione per ciascuna giornata lavorativa e che, quindi, la pluralità dei documenti mancanti dovrebbe comportare una pluralità di sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura della Prefettura perché la questione interpretativa era stata già risolta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale aveva affermato che, nel caso di mancata presentazione da parte del conducente dei fogli di registrazione relativi a vari giorni del periodo di controllo, l’autorità deve contestare una sola infrazione e irrogare una sola sanzione. La Corte di cassazione ha quindi confermato la decisione del Tribunale di Firenze, che aveva escluso il cumulo materiale delle sanzioni. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per la complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 19 L. 13 novembre 1978, n. 727
richiamato come norma sanzionatoria nazionale in materia di cronotachigrafo e tempi di guida/riposo; interpretato in conformità al diritto UE nel senso che non legittima la moltiplicazione delle sanzioni per ogni foglio non esibito dal conducente.
art. 14 Reg. CEE n. 3821/1985
riferito all’obbligo dell’impresa di trasporto/datore di lavoro di conservare i fogli di registrazione; la Corte distingue tale fattispecie da quella del conducente che deve esibire la documentazione al controllo.
art. 15 Reg. CEE n. 3821/1985
il par. 2 impone l’uso dei fogli di registrazione per ciascun giorno di guida; il par. 7, per il conducente controllato, prevede un obbligo unico di presentare i fogli della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti, la cui violazione integra un’unica infrazione istantanea.
art. 19 Reg. CE n. 561/2006
le sanzioni per le infrazioni dei regolamenti sui tempi di guida e riposo devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie, ma ciò non consente di creare più sanzioni dove il sistema normativo prevede un’unica infrazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata a sostegno del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.
art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato come base dell’opposizione originaria avverso i verbali di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per escludere, nel caso concreto, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 49, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato per affermare che il principio di legalità impedisce di imporre più sanzioni in assenza di una base normativa chiara, anche se la sanzione unica fosse ritenuta poco dissuasiva.
Massime di principio
- Nel controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente, l’obbligo di esibire i fogli di registrazione relativi al periodo considerato integra un obbligo unitario; la mancata presentazione di uno o più fogli nel medesimo controllo dà luogo a un’unica infrazione e a un’unica sanzione.
- La pluralità delle omissioni documentali non può essere automaticamente tradotta in pluralità di illeciti quando la norma europea descrive una sola condotta omissiva riferita all’intero periodo di controllo.
- L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione deve essere rispettata dal giudice nazionale, ma non può spingersi fino a creare un cumulo di sanzioni non previsto dalla legge, in ossequio al principio di legalità delle pene.
- Va distinta la posizione del conducente, tenuto all’esibizione dei documenti al controllo, da quella dell’impresa di trasporto, gravata dall’obbligo di conservazione: le due condotte possono avere regimi sanzionatori diversi.
- Quando la Corte di giustizia ha già fornito l’interpretazione vincolante della norma europea rilevante, il giudice nazionale deve attenervisi e la censura che prospetti una diversa lettura della disposizione è infondata.
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