Ordinanza n. 196/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2025 del Comune di Nola, notificata in data 30 ottobre 2025, recante «Ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R.380/2001 e s.m.i.» di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi, chiedendone incidentalmente la sospensione. Dalla motivazione emerge che l'ordine di demolizione presuppone il ritiro in autotutela del titolo edilizio che aveva legittimato l'edificazione. La controversia cautelare è stata valutata anche alla luce del giudizio di appello avente a oggetto tale atto presupposto e della sospensione degli effetti della sentenza di primo grado disposta dal giudice d'appello successivamente all'adozione dell'ordinanza di demolizione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Ha ritenuto opportuno attendere la definizione del giudizio di appello relativo all'atto presupposto, rilevando che la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, pur non incidendo direttamente sull'ordinanza impugnata, si riflette sul suo presupposto. La trattazione di merito è stata fissata per il 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
La disposizione costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione e ripristino impugnata; l'ordinanza cautelare non affronta nel merito i presupposti sostanziali dell'esercizio del potere repressivo.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare incidentale è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ne ha disposto l'accoglimento con sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Quando un'ordinanza di demolizione si fonda su un atto o provvedimento presupposto ancora sub iudice, la sospensione degli effetti della decisione giudiziale relativa a tale presupposto può giustificare, in sede cautelare, la sospensione dell'ordine demolitorio, anche se la sospensione non incide direttamente sull'ordinanza di demolizione.
- La sospensione degli effetti della sentenza di primo grado relativa all'atto presupposto può riflettersi cautelarmente sugli atti consequenziali che traggono da quella sentenza il proprio fondamento, nelle more della definizione del giudizio d'appello.
Come è indicizzato
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