Sentenza n. 24/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento della scheda valutativa n. 7 relativa al periodo dal 14.3.2016 al 27.2.2017, notificata il 6 febbraio 2020; nonché di tutti gli altri atti connessi, conseguenti, antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa n. 7 relativa al periodo dal 14 marzo 2016 al 27 febbraio 2017, con attribuzione della qualifica finale "nella media"
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa n. 7, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. Ha contestato il repentino declassamento rispetto a precedenti valutazioni, nelle quali era stato qualificato come "eccellente" e poi come "superiore alla media", nonché il contrasto con un elogio ricevuto nel 2013 e con l'assenza, nel periodo considerato, di sanzioni disciplinari o richiami. Secondo il ricorrente, la scheda non avrebbe indicato fatti concreti idonei a giustificare il giudizio peggiorativo e avrebbe valorizzato un episodio isolato, consistente nella presentazione in servizio con la barba non fatta. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e delle istruzioni ministeriali sulla redazione dei documenti caratteristici, assumendo che un significativo abbassamento della qualifica, soprattutto rispetto a giudizi apicali precedenti, imponesse una motivazione specifica e penetrante. Il Ministero ha sostenuto la legittimità della nuova scheda, evidenziando le carenze professionali e comportamentali riscontrate nel periodo oggetto di valutazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura fondata sul confronto con le precedenti schede e con l'elogio del 2013, affermando che ogni documento caratteristico deve essere valutato autonomamente e con esclusivo riferimento al periodo considerato, senza vincoli derivanti da giudizi precedenti o successivi. Ha escluso che il documento dovesse contenere una cronaca dettagliata degli eventi, essendo sufficiente una sintesi valutativa delle qualità dimostrate nel periodo. La scheda, secondo il giudice, conteneva elementi concreti e coerenti: assenza di spirito d'iniziativa e fattiva collaborazione, difficoltà durante l'addestramento con superamento delle prove di efficienza soltanto in seconda istanza, impegno altalenante, scarso interesse per l'accrescimento tecnico-professionale, attenzione inadeguata alle procedure e atteggiamento formale non sempre consono, incluso l'episodio della barba non fatta. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a giustificare la qualifica "nella media", che costituisce comunque un giudizio positivo e corrisponde a un rendimento adeguato, ma non eccedente la normalità. L'assenza di sanzioni disciplinari non è stata considerata incompatibile con la valutazione, poiché soltanto giudizi gravemente negativi devono essere convalidati da specifiche sanzioni. Il giudice ha riconosciuto l'ampia discrezionalità tecnico-valutativa degli organi gerarchici, sindacabile solo in presenza di arbitrio, illogicità o travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. Le doglianze di difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento sono state quindi respinte. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione e della limitata attività processuale.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere l'obbligo di motivare adeguatamente il giudizio valutativo; il TAR ha ritenuto che la motivazione della scheda, desumibile dalle aggettivazioni e dalle osservazioni sulle carenze riscontrate, fosse sufficiente e coerente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione della causa; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Le valutazioni contenute nei documenti caratteristici del personale militare devono essere formulate autonomamente con riferimento esclusivo al periodo temporale considerato e non sono vincolate dai giudizi espressi in schede precedenti o successive.
- Il peggioramento della qualifica rispetto a precedenti valutazioni non è di per sé illegittimo: può essere disposto quando la scheda esponga elementi concreti, riferiti al periodo valutato, idonei a giustificare il diverso apprezzamento del rendimento.
- Il documento caratteristico non deve necessariamente contenere una cronaca analitica degli episodi, essendo sufficiente una sintesi valutativa chiara e coerente delle qualità professionali e personali dimostrate dal militare nel periodo di riferimento.
- L'assenza di sanzioni disciplinari non impedisce l'attribuzione della qualifica "nella media", poiché tale giudizio può fondarsi su carenze professionali o comportamentali non aventi rilevanza disciplinare; la necessità di specifica convalida mediante sanzioni riguarda soltanto i giudizi gravemente negativi.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali degli organi gerarchici militari sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; una mera autovalutazione del militare non è sufficiente a dimostrarne l'illegittimità.
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