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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23504/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che li aveva confermati colpevoli per vari reati tributari (d.lgs. n. 74/2000) e aveva rideterminato le pene. Le censure principali erano: vizio di motivazione e travisamento delle prove (omessa o insufficiente valutazione delle argomentazioni difensive; mancata dimostrazione del ruolo di "dominus" delle cooperative); deduzioni sulla illegittimità della negazione della sospensione condizionale della pena per mancanza di adeguata prognosi (art. 163 c.p.); per Daniele lamentata applicazione di responsabilità per fatti successivi alla cessazione della carica sociale e mancata contestazione di un ruolo di amministratore di fatto; per Tiziana contestata l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio (applicazione di aumenti per annualità non contestate e aumento riferito a reato per il quale era stata pronunciata assoluzione), nonché conseguente necessità di rideterminare la confisca.

La decisione

Per Christian De Florio e Daniele De Florio la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando in sostanza le decisioni di merito e condannando i due ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma, a favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000. Per Tiziana Domeniconi la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi a vizi nella determinazione della pena: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sulla determinazione della pena, tenendo conto che l'imputazione nei suoi confronti riguardava il solo capo a) limitatamente all'anno di imposta 2016. Quanto alla confisca, la questione è stata riservata alla fase esecutiva (i giudici di merito non hanno fissato la misura). I motivi relativi all'affermazione di responsabilità sostanziale dei tre ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Utilizzato per affermare la responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che il ruolo di "propulsori" dei fratelli potesse integrare partecipazione penale anche tramite soggetti prestanome

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamato quale parametro per la determinazione delle pene in relazione alla concreta partecipazione e continuazione

  • d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74 (artt. 3, 4, 5, 11 e altri richiamati)

    Norme sostanziali in materia di reati tributari contestati; la Corte ha confermato l'impianto tipologico dei reati contestati (dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ecc.) e l'applicabilità in base alla ricostruzione fattuale

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha esaminato questi motivi e, per la maggior parte, li ha ritenuti manifestamente infondati o inammissibili quando non adeguatamente documentati

  • art. 163 cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che, alla luce della gravità e della reiterazione dei fatti, non emergessero elementi affidabili a favore di una prognosi favorevole per la concessione del beneficio

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato quanto al canone della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha affermato che la motivazione dell'appello deve essere coerente con tale principio e che gli elementi indiziari richiamati erano ritenuti sufficienti dai giudici di merito

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di modificare l'imputazione senza adeguata motivazione; la Corte ha ritenuto che la responsabilità potesse essere fondata anche in base al concorso di terzi e all'esistenza di prestanome, senza che fosse indispensabile la titolarità formale alla data delle dichiarazioni

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Citato rispetto ai limiti di emendabilità degli errori nel dispositivo/sentenza: la Corte ha ritenuto che alcuni errori di applicazione della pena non potessero essere emendati e hanno giustificato l'annullamento parziale e il rinvio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 438, 192 e 130 cod. proc. pen.

    Richiamati nei passaggi processuali: art. 438 relativo al rito e al materiale probatorio acquisito; art. 192 alle regole sulla valutazione della prova; art. 130 all'ipotesi di correzione di errori materiali. La Corte si è attenuta ai limiti probatori del giudizio e ha ritenuto legittimi i richiami alla motivazione di primo grado quando congrui

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non è tenuto a replicare punto per punto tutte le deduzioni difensive se la propria motivazione, anche richiamando passaggi congrui di primo grado, esplicita logicamente il diverso convincimento; la motivazione resta però obbligatoria e deve indicare gli elementi probatori decisivi
  • Il vizio di motivazione dedotto in cassazione richiede specificità: censure generiche o non documentate sono spesso dichiarate inammissibili o infondate in sede di legittimità
  • La qualificazione del ruolo di "dominus" o di amministratore di fatto può fondare la responsabilità penale anche quando la titolarità formale si sia cessata, purché la ricostruzione probatoria dimostri interferenze gestorie o l'uso di prestanome
  • La negazione dei benefici (es. sospensione condizionale della pena) può essere motivata sulla base della gravità e della reiterazione del comportamento criminoso e sulla mancanza di elementi che consentano una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 163 c.p.
  • Errori nella determinazione della pena (applicazione di aumenti per fatti non contestati o per reati da cui si è stati assolti) costituiscono vizio materiale che legittima l'annullamento parziale e il rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio
  • Questioni relative alla misura della confisca, se non determinate in moti di merito, possono essere riservate alla fase esecutiva e non sempre sono decidibili in sede di legittimità se i giudici di merito non le hanno quantificate
  • Anche in caso di sentenza "doppia conforme" (conferma di primo grado), permane l'obbligo per il giudice del gravame di fornire una motivazione efficace e non meramente rimissiva; tuttavia la giurisprudenza consente di richiamare motivazioni di primo grado quando risultino congrue e aderenti alla decisione di appello

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