Sentenza del 01/07/2021 n. 3315 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Diniego di rimborso - Assenza di beni strumentali - Carenza di una organizzazione idonea ad incrementare il profitto - Mancanza del presupposto impositivo - Consegue - Incarichi conferiti a terzi - Rilevanza - Assenza di una struttura organizzativa - Diritto al rimborso Irap - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva richiesto il rimborso dell'IRAP versata in relazione ai proventi della sua attività di lavoro autonomo sostenendo l'assenza del presupposto impositivo per carenza di beni strumentali e, soprattutto, per mancanza di una struttura organizzata idonea ad incrementare il profitto. L'Amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo sussistente la soggezione ad IRAP.
La decisione
La Corte (con riferimento a Cass., Sez. 6-5, Ord. n. 4080/2017 e altra giurisprudenza richiamata) ha accolto la tesi del contribuente: è stata constatata l'assenza di una struttura organizzativa autonoma riconducibile al lavoratore autonomo e la prova documentale ha dimostrato l'assenza di dipendenti e l'utilizzo di incarichi conferiti a terzi. Tale situazione conferma l'insussistenza del presupposto impositivo IRAP e dunque il diritto al rimborso. In sintesi, il diniego di rimborso è stato annullato e il contribuente ha ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso.
Norme richiamate
d.lgs. n. 446/1997, art. 2
L'art. 2 definisce i soggetti e i presupposti dell'IRAP; la giurisprudenza interpreta tale norma nel senso che la soggezione richiede la presenza di un'organizzazione di fattori produttivi riconducibile al soggetto che realizza il reddito. In assenza di tale organizzazione autonoma, manca il presupposto impositivo.
d.lgs. n. 137/1998, art. 1, co. 1
La norma disciplina aspetti applicativi dell'IRAP; nell'ambito del caso è stata letta come conferma che l'imposizione riguarda attività che si avvalgono di mezzi organizzati e che, se l'organizzazione non è presente o non è riconducibile al contribuente, il tributo non è dovuto.
d.P.R. n. 602/1973, art. 38
La disposizione procedurale sui rimborsi/recuperi è stata richiamata per indicare la base procedurale del rimborso riconosciuto: il contribuente, dimostrata l'assenza del presupposto impositivo, può ottenere il rimborso secondo le regole procedurali vigenti.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'IRAP ai proventi di un lavoratore autonomo è necessario che l'attività si avvalga di una struttura organizzata autonoma e riconducibile allo stesso soggetto anche sotto il profilo organizzativo, non solo operativo.
- Il conferimento di incarichi a terzi e l'assenza di dipendenti o di beni strumentali rilevanti costituiscono elementi probatori forti a favore dell'insussistenza di un'organizzazione autonoma e, quindi, dell'assenza del presupposto impositivo IRAP.
- Il contribuente ha l'onere di fornire documentazione (contratti, assenze di buste paga, fatture a terzi, attestazioni) che dimostri l'assenza di struttura organizzativa; se tale prova è resa, il rimborso deve essere riconosciuto.
- In caso di diniego amministrativo, la giurisprudenza di legittimità tende ad accogliere il contribuente quando la concreta situazione economica dimostra che non esistono fattori produttivi organizzati riconducibili al soggetto.
- Proceduralmente, il rimborso va richiesto e gestito secondo le norme sui rimborsi fiscali (d.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni attuative); conservare e produrre documentazione specifica è cruciale per far valere il diritto.
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