Sentenza del 12/04/2017 n. 9504 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, che aveva confermato il recupero di diritti doganali relativi all'importazione di tappeti orientali documentata da fatture ritenute false. I motivi riguardavano principalmente la prescrizione triennale del tributo, l'asserita errata applicazione delle regole sulla decorrenza della prescrizione, la violazione dell'onere della prova, l'utilizzo degli elementi emersi nel procedimento penale e tributario e la presunta mancata prova della riferibilità delle violazioni alla contribuente. Due motivi sono stati dichiarati preliminarmente inammissibili per l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; inoltre, nel ricorso mancava il motivo indicato come sesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione, stabilendo che, in presenza di tempestiva denuncia della notizia di reato, la decorrenza speciale del termine non dipende dall'esito o dalla conclusione del procedimento penale. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili o comunque non fondati, perché miravano a riesaminare l'apprezzamento delle prove compiuto dalla CTR, la quale aveva valutato sia gli elementi del procedimento penale sia la documentazione acquisita nel giudizio tributario. M.E.G. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84
La prescrizione triennale dei tributi doganali può decorrere secondo la disciplina speciale collegata alla tempestiva denuncia della notizia di reato; non è necessario che il procedimento penale si concluda con l'accertamento della responsabilità della contribuente.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 3, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
Per le sentenze depositate dopo l'11 settembre 2012, il controllo in cassazione sull'omesso esame è circoscritto a un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è ammesso per ottenere una rivalutazione generale delle risultanze probatorie.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il soccombente è tenuto, ove ne ricorrano i presupposti, a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La tempestiva denuncia della notizia di reato può incidere sulla decorrenza della prescrizione tributaria secondo la disciplina speciale, indipendentemente dall'esito finale del procedimento penale.
- La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non rivaluta liberamente documenti, testimonianze o la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici tributari.
- Una censura sulla violazione dell'onere della prova deve dimostrare l'effettivo errato riparto dell'onere probatorio, non limitarsi a contestare la valutazione delle prove.
- Gli elementi acquisiti in un procedimento penale possono essere utilizzati nel giudizio tributario, purché siano valutati insieme agli altri documenti e secondo il prudente apprezzamento del giudice.
- Motivi contraddittori, privi dei requisiti previsti dalla legge o diretti a riesaminare il merito possono essere dichiarati inammissibili.
- In caso di rigetto del ricorso, il contribuente può essere condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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