Cassazione Penale, Sentenza n. 30200/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di Crespi per associazione a delinquere, plurime truffe, contraffazione di documenti di identità e sostituzione di persona. I difensori hanno dedotto, in diversi motivi, vizi di motivazione e violazione di legge: mancata e generica dimostrazione della partecipazione all'associazione (motivo Murgo); vizio di motivazione su singoli elementi probatori (consegna di documenti falsi, possesso di SIM, rapporti fra coimputati, intercettazioni, valutazione dell'interrogatorio di Chierici) e sull'applicazione dell'art. 99 c.p. (motivi Bergamini).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte non specifiche o consistessero in censure di merito non ammissibili in sede di legittimità (richieste di rivalutazione fattuale). Ha richiamato il principio della "doppia conforme" tra primo e secondo grado e il limite del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione probatoria operata dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Valsecchi, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge. La condanna di merito (pena complessiva di anni 5 e mesi 6 e gli obblighi civili) rimane confermata nei termini decisi in appello.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per stabilire i limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso e per precisare che i motivi sono esposti nei limiti necessari per la decisione; la Corte ha ritenuto rispettati i parametri procedurali.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla violazione di legge: la Corte distingue tra errore di sussunzione (vero vizio di diritto, rimettibile alla Cassazione) e contestazione della valutazione probatoria (vizio di fatto non sindacabile).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento ai vizi della motivazione; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha specificato sufficientemente quale profilo (mancanza, contraddittorietà, illogicità) fosse denunciato per singoli passaggi, rendendo il motivo generico e inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la statuizione delle conseguenze economiche dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 99 cod. pen.
Menzionato tra i motivi di doglianza (contestata applicazione da parte della difesa), ma la Corte ha ritenuto la censura di merito non idonea a dimostrare un errore di diritto da sindacare in cassazione.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Citata per il principio che non è consentito presentare, con riferimento allo stesso segmento motivazionale, plurime censure eterogenee e cumularle: il ricorrente deve indicare chiaramente quale prospetto del vizio della motivazione deduce.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: contestare la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito convertendo il ricorso in una rivalutazione dei fatti rende il motivo inammissibile.
- I vizi di motivazione devono essere denunciati con specificità: il ricorrente deve indicare precisamente se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica e su quali punti.
- Quando la sentenza d'appello è conforme alla decisione di primo grado ("doppia conforme"), le due decisioni possono essere lette congiuntamente e rafforzano la valutazione di merito.
- Per impugnare la qualificazione giuridica del fatto (sussunzione) occorre dimostrare un errore di diritto nella ricostruzione normativa; criticare solo la sufficienza o il peso delle prove non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare oneri economici significativi: spese processuali, somme a favore della Cassa delle ammende e rimborso delle spese della parte civile.
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