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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 888/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Dell'Uovo era stato condannato per rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3 n.1 c.p.) per essersi introdotto travisato e con altri in una parafarmacia, minacciando la proprietaria e appropriandosi di 248 euro. Il motivo di cassazione contestava che il GUP avesse calcolato la pena partendo dal minimo previsto per la fattispecie aggravata ed escludendo il bilanciamento tra le aggravanti ritenute (travisamento e agire in piu' persone) e l'attenuante speciale riconosciuta a favore dell'imputato (art. 62, n.6 c.p.), ritenendo erroneamente che il divieto di bilanciamento previsto dal comma quinto dell'art. 628 c.p. operasse anche per le aggravanti applicate nel caso di specie. La Corte d'appello di Milano non ha affrontato la censura difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano perché esamini il motivo di censura, effettui il giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto sulla base delle corrette premesse di diritto e ricalcoli la pena. La condanna di merito sulla responsabilità non è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p. (rapina), commi 1, 3 n.1 e comma 5

    il comma quinto dell'art. 628 c.p. disciplina il divieto di bilanciamento per talune aggravanti e la sentenza osserva che le aggravanti applicate al caso non rientrano in quelle richiamate dal comma quinto

    La Corte ha interpretato che le aggravanti concretamente ritenute (travisamento e aver agito in piu' persone) non sono tra quelle per le quali il comma quinto vieta il bilanciamento con le attenuanti; pertanto il giudice deve operare il normale bilanciamento tra circostanze di segno opposto

  • art. 62 n.6 c.p. (circostanza attenuante)

    E' stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n.6; la Corte ha richiamato che questa attenuante puo' essere bilanciata con le aggravanti salvo il caso delle aggravanti espressamente escluse dal comma quinto dell'art. 628

  • art. 63 comma 4 c.p. (recidiva)

    Il GUP aveva escluso l'aumento per recidiva (art. 63, comma 4) nel calcolo della pena; la Corte di Cassazione richiama la necessita' di partire da premesse corrette in ordine alla quantificazione della pena base e degli aumenti/riduzioni applicabili

  • art. 98 c.p. (attenuante speciale non cumulabile)

    La sentenza menziona che l'esclusione di bilanciamento riguarda aggravanti rispetto alle quali le attenuanti diverse da quelle previste dall'art. 98 non possono prevalere; nel caso esaminato l'attenuante riconosciuta non e' quella speciale dell'art. 98, dunque non opera il divieto di bilanciamento invocato dal GUP

  • art. 110 e art. 81, co. 2 (concorso di persone e concorso di reati)

    Norme richiamate nel capo di imputazione per segnalare la partecipazione in concorso; non influenti sul principio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti posto che l'aggravante per avere agito in piu' persone e' distinta dalle aggravanti escluse dal comma quinto dell'art. 628

  • art. 23, co. 8 DL 137/2020

    Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; norma procedurale relativa al deposito della memoria/requisitoria

Massime di principio

  • Se il giudice ritiene applicabile il divieto di bilanciamento previsto da una norma, deve verificare se l'aggravante concreta rientra effettivamente nell'elenco tassativo previsto dalla norma stessa; non e' sufficiente un riferimento generico al divieto.
  • Quando vengono riconosciute attenuanti diverse da quelle espressamente escluse dal bilanciamento (es. art. 98 c.p.), il giudice deve operare il normale confronto e bilanciamento tra aggravanti e attenuanti prima di determinare la pena finale.
  • La determinazione della pena deve partire da premesse corrette (pena base, eventuali aumenti per aggravanti e recidiva, poi diminuzioni per attenuanti); errori nell'individuazione della base su cui operare gli aumenti/abbattimenti determinano vizio da annullare in materia di trattamento sanzionatorio.
  • In appello e in sede di cassazione il difetto di motivazione su doglianze dedotte in gravame non puo' essere trascurato: la Corte chiamata a decidere deve affrontare espressamente i rilievi rilevanti per il giudizio sulla pena.
  • Nei casi di più circostanze di segno opposto, il giudice deve esplicitare il criterio di bilanciamento adottato e motivare la prevalenza dell'una rispetto all'altra per consentire il controllo di legittimità.

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