Sentenza n. 14956/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento A) dell'Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell'8.2.2023, portante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi Allegati A, B et C ad esso acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese, le seguenti deliberazioni, non cognite, assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Puglia, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Bari n. 2188 del 14.11.2022; (ii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Barletta Andria Trani n. 1586 del 14.11.2022; (iii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Brindisi n. 2848 del 14.11.2022; (iv) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'ASL di Foggia n. 680 del 14.11.2022; (v) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'ASL di Lecce n. 392 del 14.11.2022; (vi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Taranto n. 2501 del 14.11.2022; (vii) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia n. 596 del 14.11.2022; (viii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'A.O.U. Policlinico di Bari n. 1148 del 14.11.2022; (ix) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS de Bellis n. 565 del 14.11.2022; (x) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Istituto Tumori di Bari - IRCCS Giovanni Paolo II Bari n. 619 del 14.11.2022; (xi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Brindisi n. 255 del 2.2.2023; (xii) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'ASL di Lecce n. 134 del 3.2.2023; - della proposta non cognita “formulata dal funzionario responsabile di P.O. “Consolidamento bilancio SSR” e confermata dal Dirigente del Servizio GSA e dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità-Sport per tutti”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti ministeriali e regionali di certificazione e riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, gli atti presupposti e consequenziali, nonché l'atto dirigenziale della Regione Puglia dell'8 febbraio 2023 e gli atti delle aziende sanitarie regionali relativi alla determinazione del fatturato dei fornitori di dispositivi medici e alla conseguente attribuzione degli oneri di ripiano. Dal testo della sentenza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento dell'importo dovuto in misura ridotta ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025 e ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, la cessazione della materia del contendere avrebbe richiesto la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto. Poiché le amministrazioni resistenti non avevano depositato tali dichiarazioni, non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione della ricorrente circa l'avvenuto pagamento era tuttavia sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici presuppone la comunicazione al TAR Lazio dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto versamento dell'importo dovuto. In mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione del pagamento da parte del ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse, ma non la cessazione della materia del contendere.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi interessati dalla disciplina speciale sulla cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato quale disciplina del collegamento da remoto utilizzato per la camera di consiglio.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di avere effettuato il pagamento dell'importo dovuto può far venir meno l'interesse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non siano stati formalmente acquisiti gli atti amministrativi di accertamento del pagamento.
- Quando una norma speciale subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice di specifici provvedimenti amministrativi di accertamento, la sola dichiarazione della parte privata sull'avvenuto pagamento non è sufficiente per pronunciare la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono istituti distinti: la prima consegue al venir meno dell'utilità concreta della decisione per la parte, mentre la seconda richiede la realizzazione e la documentazione delle condizioni previste dalla disciplina speciale applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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