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Sentenza

Sentenza n. 1120/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta dell'Ente Parco e determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un fabbricato rurale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di nulla osta dell'Ente Parco e la determinazione del SUAP che aveva concluso negativamente la conferenza di servizi e respinto l'istanza di permesso di costruire per un fabbricato rurale destinato a supportare un'attività agricola esercitata su un fondo inizialmente di 2,58 ettari, con coltivazione di olivi, alberi da frutto e ortaggi, e destinato ad ampliarsi mediante l'acquisizione di ulteriori terreni. Ha dedotto la violazione degli artt. 12 e 13 della l. 394/1991, dell'art. 8, comma 8, delle NTA del Piano del Parco, del paragrafo 1.8 della l.r. Campania n. 14/1982, degli artt. 1, 3 e 10-bis della l. 241/1990, degli artt. 14-bis e 14-quater della l. 241/1990, dell'art. 7 del d.P.R. 160/2010, degli artt. 5 e 20 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto e erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, perplessità, arbitrarietà e sviamento, oltre alla violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, imparzialità e partecipazione procedimentale. In particolare, ha contestato la valutazione dell'Ente Parco secondo cui l'opera non sarebbe giustificata dall'attività agricola, in ragione dell'assenza di mezzi agricoli propri, di allevamenti, della limitata superficie coltivata, della residenza all'estero e del carattere futuro degli ampliamenti aziendali. Ha inoltre dedotto l'illegittimità derivata della determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la nota soprintendentizia richiamata nel procedimento aveva natura meramente istruttoria e non lesiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, ritenendoli privi di legittimazione passiva poiché non risultavano impugnati atti lesivi loro imputabili. Nel merito ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso. Ha ritenuto che l'intervento fosse conforme all'art. 8, comma 8, delle NTA del Piano del Parco e strettamente funzionale all'attività agricola. La ricorrente aveva prodotto un dettagliato piano di sviluppo aziendale, documentazione fotografica, fascicolo AGEA, autorizzazioni, relazione agronomica, fatture relative ai lavori di miglioramento dei fondi, contratti di affitto di ulteriori terreni e contratto per il nolo di mezzi agricoli. Tali elementi dimostravano che l'attività agricola era già in corso, che l'espansione aziendale era stata concretamente avviata e che le prospettive di sviluppo non erano meramente ipotetiche. Il fabbricato, di dimensioni contenute, risultava funzionale sia all'abitazione dell'imprenditrice e della manodopera sia al deposito dei mezzi, allo stoccaggio e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Il TAR ha quindi ritenuto erronea la valutazione dell'Ente Parco, che aveva escluso la rilevanza dei progetti di sviluppo aziendale e aveva considerato isolatamente l'assenza attuale di mezzi propri, di allevamenti e di una più ampia superficie già coltivata. Ha inoltre ravvisato la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, poiché le osservazioni presentate dalla ricorrente in risposta ai motivi ostativi non erano state compiutamente esaminate e confutate. Poiché il parere negativo dell'Ente Parco costituiva l'unica ragione della conclusione negativa della conferenza di servizi, l'illegittimità di tale parere si è riverberata sulla determinazione conclusiva, priva di autonome valutazioni ulteriori. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei pareri dell'Ente Parco e della determinazione conclusiva del 30 maggio 2025. L'Ente Parco e il Comune sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori e alla rifusione del contributo unificato, se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • artt. 12 e 13 l. 394/1991

    Le disposizioni disciplinano la tutela del parco e il nulla osta dell'Ente Parco; il relativo parere deve verificare in concreto la compatibilità dell'intervento con le finalità di tutela e con la disciplina del Piano del Parco.

  • art. 8, comma 8, NTA del Piano del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

    Nelle zone -OMISSIS- la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, dell’art. 31 L. 457/1978 [...] sono ammessi solo in funzione degli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo, nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate e di quanto stabilito dalla LR 14/1982.

    La nuova costruzione in zona agricola è ammissibile quando sia adeguatamente dimostrata la sua concreta funzionalità alle esigenze agricole e quando la necessità risulti da un piano di sviluppo aziendale riferito all'insieme dei fondi e delle attività dell'azienda.

  • paragrafo 1.8 l.r. Campania n. 14/1982

    Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale.

    La disciplina regionale collega la possibilità di edificare la residenza alla conduzione agricola del fondo e alla qualifica soggettiva dell'imprenditore agricolo.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Impongono il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e l'obbligo di motivare il provvedimento amministrativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'amministrazione deve esaminare e motivatamente confutare le osservazioni presentate dall'interessato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi.

  • artt. 14-bis e 14-quater l. 241/1990

    La determinazione conclusiva della conferenza di servizi deve fondarsi su una corretta valutazione delle posizioni espresse e degli interessi coinvolti.

  • art. 7 d.P.R. 160/2010

    Disciplina il procedimento ordinario gestito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, nel cui ambito è stata svolta la conferenza di servizi.

Massime di principio

  • Quando la disciplina di un'area protetta ammette nuove costruzioni agricole solo nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate, la verifica dell'Ente Parco deve essere concreta e complessiva e deve considerare l'effettiva funzionalizzazione dell'opera all'attività agricola, nonché un piano di sviluppo aziendale documentato.
  • Le prospettive di sviluppo di un'azienda agricola non possono essere qualificate come meramente ipotetiche quando siano già supportate da atti di disponibilità di ulteriori terreni, investimenti, contratti per lavori agricoli, coltivazioni avviate e documentazione tecnica e fotografica coerente con il piano aziendale.
  • La mancanza, allo stato attuale, di mezzi agricoli propri, allevamenti o di una superficie integralmente coltivata non giustifica il diniego di una costruzione rurale quando proprio l'indisponibilità di strutture di deposito e di lavorazione costituisca un ostacolo documentato alla prosecuzione e allo sviluppo dell'attività agricola.
  • La violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 ricorre quando l'amministrazione, dopo avere comunicato i motivi ostativi, ometta di esaminare e confutare in modo compiuto le osservazioni e la documentazione prodotti dall'interessato.
  • Quando il parere negativo di un'amministrazione partecipante alla conferenza di servizi costituisce l'unica ragione espressa della conclusione negativa del procedimento, l'illegittimità del parere determina anche l'illegittimità della determinazione conclusiva, se quest'ultima non contiene autonome e ulteriori valutazioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAree protette, fauna e floraConferenza di serviziPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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