Cassazione Civile, Ordinanza n. 01755/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
Una persona agiva contro un ente locale per ottenere il pagamento di una somma che assumeva dovuta in forza di una cessione di credito e di una successiva sub-cessione in suo favore. L’ente convenuto resisteva deducendo che il sub-cedente avesse successivamente revocato la sub-cessione. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo tardiva la contestazione dell’attrice sulla legittimità della revoca, formulata solo nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. In appello la cessionaria insisteva nel dire che la revoca era illegittima e inefficace, richiamando anche documenti e corrispondenza prodotti, e chiedeva la condanna dell’ente al pagamento della quota di credito da lei vantata. La corte d’appello respingeva l’impugnazione. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 183, 112, 99, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 1704 c.c., sostenendo che: a) il tema dell’illegittimità della revoca era stato introdotto sin dall’atto di citazione o comunque era già emerso dagli atti e dai documenti prodotti; b) una volta eccepita dal debitore la sopravvenuta revoca della cessione, la questione della sua validità, efficacia e opponibilità rientrava nel thema decidendum e non occorreva una specifica eccezione dell’attrice, essendo sufficiente una difesa volta a contestare la revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il thema decidendum deve risultare dall’atto di citazione e non può essere integrato dai documenti allegati, che hanno solo funzione probatoria. Tuttavia, una volta che il debitore ceduto abbia tempestivamente eccepito la sopravvenuta revoca della cessione come fatto estintivo della pretesa, la questione della validità, efficacia e opponibilità di tale revoca entra a far parte del giudizio e non richiede una ulteriore eccezione dell’attrice: è sufficiente che questa prenda posizione con mere difese, anche nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è la base formale dei motivi di ricorso, denunciando violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 183 c.p.c.
le difese sul tema già introdotto nel processo possono essere svolte nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza necessità di una nuova eccezione
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta erronea individuazione del thema decidendum e per il vizio di omessa pronuncia
art. 99 c.p.c.
richiamato in relazione all’individuazione della domanda proposta dall’attrice
art. 115 c.p.c.
richiamato per la contestazione della valutazione del materiale probatorio e documentale
art. 116 c.p.c.
richiamato per la censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 1704 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della cessione/sub-cessione del credito
Massime di principio
- L’oggetto del giudizio e il thema decidendum devono risultare dall’atto introduttivo; non possono essere ampliati o integrati dai documenti allegati, che servono solo a provare i fatti dedotti.
- Se il convenuto introduce tempestivamente un’eccezione fondata su un fatto estintivo o impeditivo della pretesa, nel giudizio entra anche la verifica della validità, efficacia e opponibilità di quel fatto, senza che l’attore debba proporre una ulteriore eccezione specifica per consentirne l’esame.
- A fronte dell’eccezione del convenuto, la parte attrice può limitarsi a contestare la deduzione avversaria con mere difese, anche nelle memorie istruttorie, senza introdurre un nuovo thema decidendum.
- Nel giudizio di cognizione, la distinzione tra allegazione e prova impedisce di considerare i documenti prodotti come fonte autonoma della domanda o delle eccezioni non dedotte nell’atto introduttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01564/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01565/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01566/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01567/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01570/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01574/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →