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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01755/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

Una persona agiva contro un ente locale per ottenere il pagamento di una somma che assumeva dovuta in forza di una cessione di credito e di una successiva sub-cessione in suo favore. L’ente convenuto resisteva deducendo che il sub-cedente avesse successivamente revocato la sub-cessione. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo tardiva la contestazione dell’attrice sulla legittimità della revoca, formulata solo nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. In appello la cessionaria insisteva nel dire che la revoca era illegittima e inefficace, richiamando anche documenti e corrispondenza prodotti, e chiedeva la condanna dell’ente al pagamento della quota di credito da lei vantata. La corte d’appello respingeva l’impugnazione. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 183, 112, 99, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 1704 c.c., sostenendo che: a) il tema dell’illegittimità della revoca era stato introdotto sin dall’atto di citazione o comunque era già emerso dagli atti e dai documenti prodotti; b) una volta eccepita dal debitore la sopravvenuta revoca della cessione, la questione della sua validità, efficacia e opponibilità rientrava nel thema decidendum e non occorreva una specifica eccezione dell’attrice, essendo sufficiente una difesa volta a contestare la revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il thema decidendum deve risultare dall’atto di citazione e non può essere integrato dai documenti allegati, che hanno solo funzione probatoria. Tuttavia, una volta che il debitore ceduto abbia tempestivamente eccepito la sopravvenuta revoca della cessione come fatto estintivo della pretesa, la questione della validità, efficacia e opponibilità di tale revoca entra a far parte del giudizio e non richiede una ulteriore eccezione dell’attrice: è sufficiente che questa prenda posizione con mere difese, anche nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la base formale dei motivi di ricorso, denunciando violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 183 c.p.c.

    le difese sul tema già introdotto nel processo possono essere svolte nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza necessità di una nuova eccezione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta erronea individuazione del thema decidendum e per il vizio di omessa pronuncia

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione all’individuazione della domanda proposta dall’attrice

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la contestazione della valutazione del materiale probatorio e documentale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 1704 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della cessione/sub-cessione del credito

Massime di principio

  • L’oggetto del giudizio e il thema decidendum devono risultare dall’atto introduttivo; non possono essere ampliati o integrati dai documenti allegati, che servono solo a provare i fatti dedotti.
  • Se il convenuto introduce tempestivamente un’eccezione fondata su un fatto estintivo o impeditivo della pretesa, nel giudizio entra anche la verifica della validità, efficacia e opponibilità di quel fatto, senza che l’attore debba proporre una ulteriore eccezione specifica per consentirne l’esame.
  • A fronte dell’eccezione del convenuto, la parte attrice può limitarsi a contestare la deduzione avversaria con mere difese, anche nelle memorie istruttorie, senza introdurre un nuovo thema decidendum.
  • Nel giudizio di cognizione, la distinzione tra allegazione e prova impedisce di considerare i documenti prodotti come fonte autonoma della domanda o delle eccezioni non dedotte nell’atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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