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Ordinanza

Ordinanza n. 68/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05964/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo relativo all'ingresso e soggiorno in Italia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo doglianze volte a ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo concernente il suo ingresso e soggiorno in Italia. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede di sommaria delibazione cautelare, la mancanza dei presupposti richiesti per l'ingresso e il soggiorno in Italia e ha esaminato l'argomento relativo all'eventuale affidamento maturato dallo straniero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo manifestamente infondate le doglianze dell'appellante e inidonee a superare le motivazioni dell'ordinanza del TAR. Ha affermato che, in presenza della mancanza dei presupposti per l'ingresso e il soggiorno in Italia, l'eventuale affidamento dello straniero è giuridicamente irrilevante se non è stato ingenerato dallo Stato italiano. La violazione delle regole sull'ingresso non può tradursi nell'obbligo di consentire la permanenza in Italia in difetto dei requisiti, anche perché ciò ridurrebbe le possibilità di ingresso e soggiorno degli stranieri muniti dei requisiti prescritti. È stata inoltre respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata e non ancora esaminata dalla Commissione competente, in ragione della manifesta infondatezza dell'appello cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'appello contro un'ordinanza del giudice di primo grado deve essere respinto quando, a una sommaria delibazione, le doglianze risultino manifestamente infondate e non siano idonee a scalfire la motivazione dell'ordinanza appellata.
  • In mancanza dei presupposti richiesti per l'ingresso e il soggiorno in Italia, l'eventuale affidamento dello straniero è giuridicamente irrilevante quando non sia stato ingenerato dallo Stato italiano.
  • La violazione delle regole sull'ingresso e sul soggiorno non può fondare un obbligo dell'amministrazione di consentire la permanenza dello straniero privo dei requisiti prescritti; una diversa soluzione inciderebbe negativamente sulle possibilità di ingresso e soggiorno degli stranieri in possesso dei requisiti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamento

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