Cassazione Civile, Ordinanza n. 05513/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso, con adesione del controricorrente. Ha inoltre precisato che non va adottata alcuna statuizione sulle spese e che non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Il giudizio di legittimità era stato instaurato con ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Como del 16/17 luglio 2018. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; il controricorrente ha aderito alla rinuncia, chiedendo la compensazione integrale delle spese. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e dell'adesione della controparte, rilevando che non vi erano ostacoli alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio quando vi sia l'adesione della controparte o comunque non vi siano ragioni ostative alla declaratoria.
art. 391 c.p.c.
Norma richiamata per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando l'assenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte o comunque non contrastata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può non provvedere sulle spese quando le parti abbiano concordato la compensazione integrale.
- L'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando non ricorrono i presupposti processuali indicati dalla norma.
Come è indicizzato
Testo integrale
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