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Ordinanza

Ordinanza n. 675/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento -della graduatoria definitiva del 10.11.2025 approvata con Decreto del Direttore Generale del Politecnico di Torino n. 1849/2025, nella parte lesiva per l’odierno ricorrente in quanto non incluso tra i vincitori; dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alle sedute in data 22.10.2025 ore 17:00; in data 22.10.2025 ore 17:40; in data 27.10.2025 ore 9:30; in data 28.10.2025 ore 8:45; in data 04.11.2025 ore 9:30, tutti consegnati in data 22.12.2025; - Nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente, il Bando 03/25/PV del 22.09.2025, in parte qua, limitatamente all’art. 5 punto C.1 nella parte in cui esclude dalla valutazione i corsi di formazione di durata inferiore alle 8 ore; - della nota prot. 0003535 del 20.01.2026 con cui il Politecnico subordinava l’ostensione della documentazione al pagamento di €634,25; - della nota prot. 2026-POTOCLE-0004527 del 23.01.2026 con cui il Politecnico riduceva la richiesta a € 330,00 per oscuramento dati, e comunicava che avrebbe oscurato dei dati personali dei candidati tra cui la firma apposta dagli stessi sulla documentazione concorsuale; - della nota 2026-POTOCLE-0005227 in data 27.01.2026 con cui il Politecnico di Torino in risposta alle contestazioni del ricorrente trasmesse con nota pec del 27.01.2026 rispondeva che la stessa era stata protocollata con il n. 5224 del 27.01.2026 e che il termine entro il quale l’Amministrazione è tenuta a rispondere è di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza medesima, fatte salve eventuali circostanze interruttive o sospensive del termine medesimo, e fatti salvi differenti termini previsti in virtù della specifica natura del procedimento che verranno appositamente comunicati. - della Nota prot. 2026-POTOCLE-0006142 del 29.01.2026 nella parte in cui subordina l’accesso all’oscuramento delle firme olografe e al pagamento del relativo importo comunicato il 23.01.2026; per l’annullamento e o disapplicazione - dell’art. 9 regolamento di Ateneo del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 3 dell’8 gennaio 2020, nella parte in cui stabilisce che per l’esercizio del diritto di accesso sono dovuti oneri in capo al richiedente per ricerca, richiesta copie e oscuramento dei dati - di ogni provvedimento e/o avviso, contratti, non conosciuti, diretti all’assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito impugnata e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del relativo procedimento. Nonché per la condanna al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

Giustizia amministrativa202600514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di una procedura di progressione verticale interna, nonché atti della commissione, clausola del bando sulla valutazione dei corsi di formazione e atti relativi all’accesso alla documentazione concorsuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del 10 novembre 2025, nella parte in cui non lo ha incluso tra i vincitori, unitamente ai verbali della commissione esaminatrice e, per quanto occorrente, all’art. 5, punto C.1, del bando, nella parte in cui esclude dalla valutazione i corsi di formazione di durata inferiore a otto ore. Ha inoltre contestato gli atti con cui il Politecnico di Torino ha subordinato l’ostensione della documentazione al pagamento di somme, progressivamente rideterminate, e all’oscuramento delle firme olografe dei candidati, nonché la risposta dell’amministrazione relativa al termine per la definizione dell’istanza di accesso. Sono stati impugnati anche gli atti, non conosciuti, diretti all’assunzione dei candidati dichiarati vincitori. È stata infine proposta domanda di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto l’adozione di misure urgenti, ma il ricorso non risultava notificato ai trentasei controinteressati collocati nella graduatoria, poiché, nonostante l’esercizio dell’accesso, non erano disponibili dati sufficienti per individuarne la residenza, quali data e luogo di nascita e codice fiscale.

La decisione

Il TAR non ha accolto, allo stato degli atti, la domanda cautelare e non ha disposto misure cautelari interinali ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.a. Tuttavia, accogliendo la richiesta del ricorrente, ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. La notifica dovrà avvenire entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, mediante pubblicazione sul sito web del Politecnico di Torino di un avviso ben visibile contenente il ricorso introduttivo, la presente ordinanza, l’indicazione dello stato del procedimento e il riferimento al sito della giustizia amministrativa e al numero di ruolo. L’avviso dovrà restare visibile per almeno trenta giorni e il ricorrente dovrà depositare la prova documentale della pubblicazione entro dieci giorni dalla stessa, a pena di perentorietà del termine. L’esame definitivo dell’istanza cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata riservata alla definizione della fase stessa.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre, quando necessario, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami; nella fattispecie il TAR ha autorizzato tale modalità nei confronti dei controinteressati della graduatoria, non individuabili quanto alla residenza.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto insussistenti, nelle more dell’integrazione del contraddittorio, i presupposti per adottare misure cautelari interinali.

  • art. 30 c.p.a.

    È indicato quale base della domanda di risarcimento in forma specifica proposta dal ricorrente, senza che l’ordinanza ne esamini il merito.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento principalmente impugnato incide sulla posizione di una pluralità di controinteressati individuabili nella graduatoria, il giudice deve assicurare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti prima della definizione della domanda cautelare, salvo il ricorso ai mezzi di notificazione ammessi dall’art. 41, comma 4, c.p.a.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione quando il ricorrente dimostri l’impossibilità di individuare la residenza dei controinteressati, anche dopo avere esercitato il diritto di accesso alla documentazione procedimentale.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami non comporta di per sé la concessione della tutela cautelare: il giudice può rinviare l’esame definitivo dell’istanza e non adottare misure cautelari interinali nelle more dell’integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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