Sentenza del 28/10/2020 n. 23687 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ONLUS aveva chiesto l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per il ricorso giurisdizionale richiamando l'art.27-bis della tabella B al DPR 642/1972 (esenzioni dall'imposta di bollo per le ONLUS) e l'art.10 del DPR 115/2002 (esenzioni dal contributo unificato per chi gode di esenzioni simili). La parte ricorrente (TAR) sosteneva che le esenzioni previste riguardano atti amministrativi/documentali e non gli atti processuali: il contributo unificato ha natura di tributo erariale sostitutivo dell'imposta di bollo sugli atti processuali e le agevolazioni devono essere interpretate restrittivamente e in funzione dell'oggetto del giudizio, non della qualità soggettiva del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, nel merito, ha rigettato l'originario ricorso dell'ONLUS. Ha ritenuto che l'art.27-bis e le altre disposizioni agevolative non si estendono agli atti processuali e che il contributo unificato è un tributo erariale le cui esenzioni sono oggettive e tassative; ha inoltre escluso conflitti con norme costituzionali o comunitarie e ha precisato che esenzioni in materia ambientale o per specifici procedimenti restano previste dalla legge quando esplicitamente indicate. Spese dei gradi di merito compensate; controricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità (euro 400,00 oltre rimborso spese).
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), art.1
Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.
Stabilisce il presupposto dell'imposta di bollo e l'ambito degli atti soggetti: utile per distinguere atti amministrativi da atti processuali ai fini dell'esenzione.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, Tabella B, art.27-bis
"Atti, documenti, istanze, contratti nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ... sono esenti dall'imposta di bollo."
La Corte interpreta questa disposizione come riferita ad atti/documenti amministrativi e non estendibile agli atti processuali; l'elencazione va applicata restrittivamente.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), art.9
E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo ... nel processo amministrativo ... secondo gli importi previsti ... e salvo quanto previsto dall'articolo 10.
Definisce l'ambito di applicazione del contributo unificato per i processi, rilevando che il contributo sostituisce tributi precedenti gravanti sugli atti processuali.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art.10
"Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa ... dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto ... La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo."
Le esenzioni dal contributo unificato sono specifiche e tassative; l'esenzione si applica per oggetti di giudizio espressamente previsti e richiede dichiarazione in atti introduttivi.
Legge 11 agosto 1991, n. 266, art.8 (Legge quadro sul volontariato)
"Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato ... e quelli connessi allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro."
Norma agevolativa interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza: le esenzioni riguardano atti amministrativi/connessioni gestionali, non gli atti processuali.
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (riordino enti non commerciali e ONLUS)
Norma istitutiva della qualifica di ONLUS (art.17 richiamato nella sentenza per l'inserimento originario dell'art.27-bis).
Ha introdotto/collegato l'art.27-bis, ma l'ambito soggettivo di favore non implica automaticamente esenzione per gli atti processuali.
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)
Art.82 comma 5: esenzione dall'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti ... posti in essere o richiesti dagli enti del terzo settore.
Ha ampliato l'ambito oggettivo dell'esenzione per documenti cartacei/informatici, ma la giurisprudenza continua a distinguere atti amministrativi da atti processuali.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (introduzione del contributo unificato)
Ha istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, sostituendo tributi previgenti.
Fonte normativa che ha sostituito l'imposta di bollo sugli atti processuali con il contributo unificato, sottolineando la natura tributaria del contributo.
Massime di principio
- Le esenzioni dall'imposta di bollo previste per le ONLUS (art.27-bis tabella B DPR 642/1972 e successive norme) si riferiscono a atti e documenti di natura amministrativa o gestionale e non si estendono, di regola, agli atti processuali (ricorsi, memorie, atti di citazione).
- Il contributo unificato è qualificato come tributo erariale sostitutivo dei tributi precedenti applicati agli atti giudiziari: le esenzioni sono tassative e fondate sull'oggetto del giudizio, non sulla sola qualità soggettiva della parte.
- Per ottenere un'esenzione dal contributo unificato occorre un chiaro riferimento normativo che la preveda per quel tipo di procedimento o per quell'oggetto di giudizio; le agevolazioni vanno interpretate restrittivamente.
- In materia ambientale o per specifiche ipotesi espressamente contemplate (es. alcuni ricorsi relativi all'accesso alle informazioni ambientali) la legge prevede esenzioni specifiche: in tali casi l'esenzione opera solo se espressamente prevista.
- Chi non può sostenere l'anticipazione delle spese può ricorrere al gratuito patrocinio a spese dello Stato (quando ricorrono i requisiti), e l'anticipazione delle spese è in linea di principio ripetibile dalla parte soccombente.
- Nel dubbio interpretativo relativo a esenzioni fiscali si applica il principio di stretta interpretazione delle agevolazioni: non è sufficiente invocare la mera qualifica di ONLUS per ottenere esenzioni in ambito processuale.
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