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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. -OMISSIS-, nello stesso giorno notificata, di diniego per motivi disciplinari della proroga della permanenza del Sovrintendente nel comparto AT PI oltre il compimento del 50° anno di età; - del presupposto avvio di procedimento amministrativo di diniego della suddetta proroga e del preavviso di rigetto dell'istanza di cui al prot. -OMISSIS-; - del presupposto foglio -OMISSIS- della Compagnia Pronto Impiego Ancona, contenente parere contrario all'accoglimento dell'istanza; - del presupposto foglio -OMISSIS- del Gruppo di Ancona contenente parere contrario all’accoglimento dell'istanza; - del presupposto foglio-OMISSIS-del Comando Provinciale di Ancona contenente parere contrario all'accoglimento dell'istanza; - del presupposto foglio -OMISSIS- del Comando Regionale Marche contenente parere contrario all'accoglimento dell'istanza; - del successivo atto -OMISSIS- della Guardia di Finanza Centro Addestramento Ancona, datato 26.3.2025, di avvio di procedimento amministrativo di esonero d’autorità dalla specializzazione AT PI per decadenza nonché del non noto e conseguenziale atto definitivo di esonero d’autorità dalla specializzazione AT PI per decadenza datato 8.4.2025; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, conseguenziali anche non noti, adottati nell’ambito del procedimento amministrativo de quo e rilevanti ai fini dell’adozione dei gravati provvedimenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26 giugno 2025: - di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; - del provvedimento definitivo di esonero d’autorità dalla specializzazione AT PI per decadenza datato 8.4.2025; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, conseguenziali anche non noti, adottati nell’ambito del procedimento amministrativo de quo e rilevanti ai fini dell’adozione dei gravati provvedimenti.

Giustizia amministrativa202500381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della proroga annuale della permanenza nella specializzazione Anti Terrorismo-Pronto Impiego oltre il cinquantesimo anno di età e successivo esonero d’autorità dalla specializzazione per decadenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva prestato servizio nel comparto AT-PI dal 2011 e, al compimento del cinquantesimo anno, aveva chiesto la proroga annuale prevista dalla disciplina interna della Guardia di Finanza. Sebbene fosse stato dichiarato idoneo sotto il profilo psico-fisico e avesse continuato a essere impiegato in servizi AT-PI, l’amministrazione aveva negato la proroga richiamando una sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna di rigore, irrogata nel 2022 per comportamenti nella vita privata, nonché una lieve flessione di alcune voci delle schede valutative relative a sincerità, lealtà e rettitudine. Il ricorrente ha dedotto violazione della Circolare n. 123000, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà tra il diniego e il precedente impiego continuativo nel comparto, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza, nonché illegittimità derivata e propria del successivo esonero. In particolare, ha sostenuto che la sanzione fosse isolata, risalente, estranea al servizio e non incompatibile con il rendimento complessivo, rimasto qualificato come eccellente; ha inoltre invocato il confronto con un collega sottoposto a procedimento penale al quale la proroga era stata concessa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. La Circolare n. 123000 stabilisce che il personale AT-PI permane nella specializzazione fino al cinquantesimo anno e che, oltre tale età, la proroga annuale costituisce una facoltà dell’amministrazione, subordinata a una valutazione autonoma e rinnovabile annualmente dell’idoneità psico-fisica, dell’attitudine e dei requisiti generali, compreso il profilo disciplinare. La disciplina speciale deve essere letta con il paragrafo 16 della Parte I della circolare, che consente l’esonero quando, per motivi disciplinari, il militare non sia più ritenuto idoneo all’impiego nella specializzazione. Il diniego della proroga non richiede quindi una disposizione espressa che colleghi automaticamente il diniego all’esonero: superato il cinquantesimo anno, in assenza di proroga, l’esonero consegue automaticamente al limite di età previsto dalla circolare. Il Tribunale ha ritenuto non decisivo il fatto che il militare fosse stato impiegato nel comparto anche dopo la sanzione, poiché quella oggetto di giudizio era la prima richiesta di proroga successiva all’irrogazione della sanzione e i precedenti pareri non potevano tenerne conto. La consegna di rigore è stata considerata la più grave sanzione di corpo e non irrilevante, soprattutto per un militare di lunga esperienza; inoltre, le schede valutative avevano registrato una flessione nelle voci relative a sincerità, lealtà e rettitudine, pur mantenendo la qualifica finale di eccellente. Tale qualifica non escludeva, secondo il giudice, la presenza di motivi disciplinari e di un requisito di affidabilità ulteriore richiesto dalla specializzazione AT-PI. È stata esclusa la disparità di trattamento, poiché il collega comparato risultava soltanto sottoposto a procedimento penale e non destinatario di pena o sanzione disciplinare; in applicazione della presunzione di non colpevolezza, il procedimento penale non poteva di per sé comportare una penalizzazione. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, avendo l’amministrazione ricostruito l’istruttoria e risposto alle osservazioni difensive, compresi i profili relativi all’affidamento e al precedente impiego. Il giudice ha inoltre escluso di poter sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’amministrazione circa la piena affidabilità del militare. Il successivo esonero è stato ritenuto legittimo quale conseguenza del superamento del limite di età e del mancato accoglimento della proroga. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • Circolare Comando Generale Guardia di Finanza n. 123000, edizione 2022

    Il personale specializzato AT-PI permane nella specializzazione almeno 10 anni e fino al compimento del 50° anno di età; al compimento del 50° anno può chiedere, almeno sei mesi prima, di permanere per un ulteriore anno, previa verifica dell’idoneità psico-fisica.

    La proroga oltre il cinquantesimo anno è una facoltà discrezionale dell’amministrazione, oggetto di valutazioni autonome e annuali, non un diritto del militare.

  • Paragrafo 16, Parte I, Circolare n. 123000 della Guardia di Finanza

    L’esonero può essere disposto quando, per motivi disciplinari, il militare non sia ritenuto più idoneo ad essere impiegato nella specializzazione posseduta.

    La disposizione generale si applica anche al personale AT-PI e consente di valorizzare il profilo disciplinare e l’affidabilità complessiva; per il personale oltre il limite dei cinquanta anni, il mancato ottenimento della proroga determina l’esonero dalla specializzazione.

  • art. 27 Cost.

    Nessuno può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

    La mera sottoposizione a procedimento penale non può giustificare, in assenza di pena o sanzione disciplinare, una penalizzazione comparabile nella valutazione della proroga, ferma la possibilità di sospensione cautelare ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • La proroga della permanenza di un militare nella specializzazione AT-PI oltre il cinquantesimo anno di età, prevista dalla disciplina interna della Guardia di Finanza, costituisce una facoltà discrezionale dell’amministrazione e non un diritto soggettivo; ogni istanza annuale deve essere valutata autonomamente, anche se proroghe siano state concesse negli anni precedenti.
  • La disciplina speciale della permanenza nella specializzazione AT-PI deve essere integrata con la disciplina generale degli esoneri: il militare può essere esonerato quando, per motivi disciplinari, non sia più ritenuto idoneo all’impiego nella specializzazione e, una volta superato il limite di età, il mancato accoglimento della proroga comporta l’esonero dalla specializzazione.
  • Il precedente impiego del militare nella specializzazione dopo l’irrogazione di una sanzione disciplinare non determina necessariamente contraddittorietà del successivo diniego di proroga, quando tale impiego sia avvenuto prima della prima valutazione formalmente compiuta alla luce della sanzione o sia stato mantenuto in attesa di un auspicato recupero dell’affidabilità del dipendente.
  • Nella valutazione dell’idoneità a una specializzazione operativa che richiede un particolare livello di affidabilità, la permanenza della qualifica complessiva di eccellente non impedisce all’amministrazione di valorizzare specifiche flessioni nelle voci riguardanti sincerità, lealtà e rettitudine, unitamente a una sanzione disciplinare significativa.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione sulla piena affidabilità del militare, quando il provvedimento esponga in modo analitico l’istruttoria svolta, consideri le osservazioni difensive e non risulti viziato da travisamento, illogicità o carenza motivazionale manifesta.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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