Cassazione Penale, Sentenza n. 224/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il Procuratore denunciava presunte violazioni degli artt. 381, 385 e 391 c.p.p. e carenze motivazionali: contestava che il Tribunale avrebbe valutato ex post la condotta attribuendole finalità diverse da quelle rilevabili al momento dell'arresto (sostenendo invece la configurabilità della resistenza anche se l'atto fosse stato richiesto dall'indagato) e chiedeva il riconoscimento dell'aggravante prevista per le lesioni commesse nei confronti di un pubblico ufficiale/ agente nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni. Segnalava inoltre elementi sulla personalità dell'indagato (denuncia anteriore per analoga condotta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale circa la mancata configurabilità del reato di resistenza (mancanza del requisito teleologico: la condotta non mirava a impedire un atto d'ufficio, ma era finalizzata ad ottenerlo o si è tradotta in espressioni ingiuriose/minacciose). Ha invece ritenuto fondata in parte la censura circa la motivazione sul punto dell'aggravante delle lesioni (il Tribunale non ha adeguatamente motivato l'esclusione e ha utilizzato elementi non necessariamente conosciuti al momento dell'arresto), ma questo vizio non è stato ritenuto decisivo perché il Tribunale aveva fornito un'argomentazione alternativa e non censurata (mancata giustificazione della misura per gravità del fatto e personalità dell'indagato) coerente con il controllo di ragionevolezza richiesto nel giudizio di convalida. Pertanto l'ordinanza di non convalida è stata confermata e il ricorso del Pubblico Ministero è stato respinto.
Norme richiamate
art. 381 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle che disciplinano i mezzi di impugnazione e la motivazione degli atti; la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse sul suo presunto vizio nel caso concreto
art. 385 cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso come parte della contestazione formale: la Corte ha rigettato le doglianze complessive relative a vizi processuali
art. 391 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondate le deduzioni complessive relative alla convalida
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte ribadisce che per la configurabilità del delitto è necessario il requisito teleologico: la condotta deve essere diretta ad opporsi o a impedire il compimento di un atto d'ufficio; comportamenti aggressivi, ingiuriosi o minacciosi privi di finalità di incidere sull'attività dell'ufficio non integrano il reato di resistenza
art. 575, comma 1, n. 5-bis cod. pen. (lesioni personali aggravate)
Riguarda l'aggravante per lesioni commesse nei confronti di un ufficiale o agente nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha motivato adeguatamente l'esclusione di tale aggravante e ha talvolta oltrepassato i limiti del controllo di convalida nel ricondurre le lesioni alla condotta dell'indagato
Principio giurisprudenziale sul giudice della convalida
Il giudice della convalida deve esercitare un controllo di mera ragionevolezza, basandosi sugli elementi conosciuti al momento dell'arresto e senza sostituirsi alla valutazione della polizia giudiziaria né procedere a un accertamento di responsabilità; può però valutare la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto in termini di ragionevolezza
Massime di principio
- Il giudice chiamato a convalidare un arresto deve limitare il proprio esame agli elementi noti o conoscibili dagli operanti al momento dell'arresto e operare un controllo di mera ragionevolezza, non un accertamento di responsabilità
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede un "elemento teleologico": la condotta deve essere diretta a impedire, ostacolare o costringere il pubblico ufficiale nell'esercizio del suo dovere; insulti, minacce o condotte aggressive senza tale finalità non costituiscono resistenza
- In presenza di lesioni verso un pubblico ufficiale, l'aggravante prevista per il fatto commesso nei confronti di chi esercita funzioni pubbliche può sussistere anche indipendentemente dalla qualificazione ex 337 (resistenza), ma il giudice deve motivare chiaramente la decisione in merito e non fondarla su elementi emersi solo dopo l'arresto
- Se il Tribunale fornisce motivazioni alternative adeguate (per es. assenza di gravità del fatto o mancanza di pericolosità della personalità dell'indagato) tali argomentazioni possono rendere non decisive vizi formali o parziali carenze motivazionali su altri punti
- La pubblica accusa, per ottenere la convalida, deve documentare in modo chiaro la contemporaneità e la finalità ostativa della condotta nei confronti dell'atto d'ufficio e collegare le lesioni alla condotta contestata con elementi disponibili agli agenti al momento dell'intervento
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