Sentenza n. 504/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - della nota 11785 del 3 marzo 2026, con cui la Provincia di Latina ha comunicato alla ricorrente il diniego di rinnovo della Concessione demaniale idrico-fluviale rilasciata dal Comune di Terracina con provvedimento DF/004 del 19 gennaio 2004; - della nota prot. 17013 del 27 marzo 2026, con cui la Provincia di Latina ha diffidato la ricorrente alla riconsegna del tratto in concessione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della concessione demaniale idrico-fluviale e diffida alla riconsegna del tratto demaniale con rimessa in pristino
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il diniego di rinnovo della concessione demaniale relativa a pertinenze demaniali e a uno specchio acqueo del Canale Mortacino, nonché la successiva diffida al rilascio dei beni. La ricorrente ha sostenuto che la controversia riguardasse esclusivamente l'obbligo di evidenza pubblica nel rilascio dei titoli concessori, anche alla luce della Direttiva Bolkestein, e non profili attinenti al regime delle acque pubbliche o alla tutela delle opere idrauliche. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La decisione
Il TAR, ritenendo la controversia manifestamente inammissibile e decidibile con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il Collegio ha qualificato il provvedimento di concessione e la decisione sul suo rinnovo come atti tipicamente incidenti direttamente sul regime di utilizzo delle acque pubbliche e del relativo demanio. Ha quindi applicato l'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, ritenendo irrilevante che l'atto fosse adottato da un'amministrazione non istituzionalmente preposta alla materia delle acque. Ha distinto tali atti da quelli solo strumentalmente inseriti in procedimenti concernenti lo sfruttamento dell'acqua pubblica e adottati in prevalente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio, che restano devoluti al giudice amministrativo. È stata dichiarata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con salvezza degli effetti ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia può essere definita con sentenza ex art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando la manifesta inammissibilità della domanda risulta evidente, previo avviso alle parti.
art. 73 c.p.a.
avviso formulato alle parti presenti nella odierna discussione ai sensi dell’art.73 c.p.a
Impone il previo avviso alle parti della possibile decisione su una questione rilevata d'ufficio e non previamente discussa.
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933
sono devolute alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie relative all'impugnazione di atti amministrativi in materia di acque pubbliche
Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione sulle controversie riguardanti atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.
art. 11 c.p.a.
innanzi al quale la presente controversia potrà essere riassunta, con salvezza degli effetti
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Massime di principio
- La controversia sull'impugnazione del diniego di rinnovo di una concessione avente ad oggetto l'occupazione e lo sfruttamento di beni del demanio idrico fluviale appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando il provvedimento incide in modo immediato e diretto sul regime di utilizzo delle acque pubbliche e del relativo demanio.
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste anche quando l'atto sia adottato da un'amministrazione non istituzionalmente preposta alla cura degli interessi relativi alle acque pubbliche, purché l'atto abbia un'incidenza diretta e non meramente occasionale sul loro regime.
- Le controversie concernenti atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti relativi allo sfruttamento dell'acqua pubblica, adottati in prevalente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con conservazione degli effetti della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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