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Ordinanza

Ordinanza n. 753/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e/o adozione delle misure cautelari ritenute opportune, - del provvedimento del M.A.S.A.F. - DISAI DG PEMAC V, protocollo n. 0591884 del 4 novembre 2025, comunicato in pari data, avente ad oggetto "Comunicazione esclusione definitiva dell'istanza nell'ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2025-2027", con il quale è stata archiviata in quanto inammissibile l'istanza prot. n. 421458 del 5 settembre 2025, dalla parte ricorrente presentata per la partecipazione alla procedura di attuazione del programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2025-2027 (in prosieguo P.N.T.2025-20277); - della valutazione della Commissione contenuta nel testo del provvedimento di esclusione impugnato che l'ha integralmente recepita; - del Decreto Direttoriale Prot. n. 0562268 del 21/10/2025 di approvazione della graduatoria FASCIA E di cui all'Avviso n. 311158 dell'8.7.2025 come da Allegato 1, nel quale non risulta collocata tra i "beneficiari" la ricorrente CONFSAL PESCA, ,ai fini dell'impugnativa non notificato alla data del presente ricorso; - del Decreto Direttoriale n. 0593571 del 4 novembre 2025 con il quale il M.A.S.A.F. ha approvato le graduatorie definitive di cui all'art. 3 Avviso modalità di partecipazione all'attuazione del Piano Nazionale Triennale Pesca e Acquacoltura 2025 - 2027 - P.N.T. 2025-2027 (pubblicato in G. U. n. 266 del 15/11/2025), escludendo la ricorrente dai beneficiari quali UGL AGROALIMENTARE; - e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, comunque connesso, preordinato e/o consequenziale, anche ignoto alla parte ricorrente in quanto non pubblicati e portati a conoscenza della ricorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, a) il decreto direttoriale n. 421490 del 5 settembre 2025 di istituzione della Commissione di valutazione dei programmi, b) i verbali n. 1 dell'8.9.2025, n. 2 del 15.9.2025, n. 3 del 23.9.2025, n. 4 del del 30.9.2025, n. 5 del 2.10.2025, n. 6 dell'8.10.2025, n. 7 del 14.10.2025 della Commissione di valutazione ed allegate Check list, nonché il Verbale di riesame del 3 novembre 2025 della stessa Commissione, per i quali la parte ricorrente chiede a codesto Tribunale, in via istruttoria, di ordinarne l'esibizione all'Amministrazione resistente, con espressa riserva di formulare "motivi aggiunti".

Giustizia amministrativa202600359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione definitiva dell'istanza dalla procedura di attuazione del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2025-2027, con conseguente mancata inclusione nella graduatoria dei beneficiari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha archiviato come inammissibile la propria istanza di partecipazione alla procedura di attuazione del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2025-2027, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusa la graduatoria e i verbali della Commissione di valutazione. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia, e ha domandato l'acquisizione dei verbali e degli ulteriori atti non pubblicati, con riserva di proporre motivi aggiunti. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa sottoscrizione digitale dell'atto notificato. Il Collegio ha rilevato un'incertezza documentale: la sottoscrizione digitale sembrerebbe mancare nella copia del ricorso ricevuta dall'Amministrazione, mentre risulterebbe presente nel ricorso contenuto nella busta telematica di consegna depositata nel fascicolo del Tribunale.

La decisione

Il Tribunale non ha deciso né l'eccezione preliminare di inammissibilità né le ulteriori questioni di rito, il merito o la domanda cautelare. In considerazione dell'incertezza circa la sottoscrizione digitale del ricorso notificato, ha invitato la ricorrente a fornire chiarimenti sulla questione e le ha assegnato termine fino a dieci giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il 4 marzo 2026. Ogni altra valutazione, comprese quelle sull'istanza cautelare e sulle spese, è stata riservata. Non sono state adottate misure cautelari.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare, sulla quale il Tribunale ha sospeso ogni pronuncia in attesa dei chiarimenti sulla sottoscrizione digitale del ricorso.

Massime di principio

  • Quando emerga un'incertezza potenzialmente decisiva sulla regolarità formale del ricorso notificato, il giudice amministrativo può invitare il ricorrente a fornire chiarimenti prima di decidere l'eccezione preliminare, riservando ogni ulteriore valutazione di rito, merito, cautela e spese.
  • La verifica della sottoscrizione digitale deve essere riferita anche all'atto effettivamente notificato all'amministrazione, non soltanto alla versione del ricorso presente nella busta telematica depositata presso il giudice; la divergenza tra le due copie può giustificare un'istruttoria interlocutoria.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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