Sentenza n. 73/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente titolato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 13 maggio 2024, volta al riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, nonché chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spetti al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 decorra dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il silenzio ministeriale è stato qualificato come silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nell’altro Stato membro e verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa. L’Amministrazione dovrà valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché l’equipollenza del titolo e l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine stabilito dal giudice, con possibile nomina di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero decorre dalla presentazione della documentazione completa; la sua scadenza determina il silenzio-inadempimento.
d.lgs. 15/2016
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
direttiva 2005/36/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiede che il riconoscimento delle qualifiche professionali estere sia effettuato considerando il complesso delle competenze acquisite e consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base per l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative nella valutazione dell’equipollenza della formazione acquisita in altro Stato membro.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha determinato la denominazione del Ministero dell’Istruzione come Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione non conclude entro il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, a decorrere dalla presentazione della documentazione completa, si configura silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando anche la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto formale tra titoli.
- L’autorità competente deve verificare se le conoscenze, le qualifiche e l’esperienza professionale acquisite nello Stato di origine e nello Stato di destinazione soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività professionale; ove emerga una non piena equipollenza, deve valutare l’imposizione di misure compensative opportune e proporzionate.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, tenendo conto della complessità e del numero rilevante di istanze pendenti, e può nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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