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Ordinanza

Ordinanza n. 2467/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, 7 maggio 2026, n. 2697, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro il mancato riconoscimento di un credito d’imposta nell’ambito del piano "Transizione 5.0"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore e ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli atti ostativi al riconoscimento di un credito d’imposta di euro 298.041,16, richiesto a fronte di investimenti per costi ammissibili dichiarati pari a euro 644.591,46. Nell’appello veniva in rilievo anche la questione della giurisdizione, già sollevata dal TAR, da approfondire in relazione alla natura della controversia, ai recenti orientamenti della giurisprudenza sulle vicende assimilabili e sulla concessione di contributi e sovvenzioni pubbliche, nonché alla possibile natura squisitamente tributaria della lite. Veniva inoltre contestata la mancata concessione della tutela cautelare sotto il profilo del pregiudizio irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo non sussistenti congiuntamente il fumus boni iuris e il periculum in mora richiesti dall’art. 55 c.p.a. La questione di giurisdizione è stata ritenuta meritevole di approfondimento nella sede propria del merito, anche perché l’art. 12-bis d.l. n. 68/2022 sembra disciplinare il rito e non attribuire una giurisdizione esclusiva, diversamente dall’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. Il periculum è stato escluso perché il pregiudizio irreparabile non risultava seriamente allegato o provato: il beneficio consisteva nel riconoscimento di un credito d’imposta, non era dimostrata l’indisponibilità delle risorse destinate ai programmi di investimento energetico e il TAR aveva già fissato ravvicinata udienza di merito per il 22 luglio 2026. Il Collegio ha inoltre considerato che, dopo la proposizione dell’appello, il GSE aveva adottato un nuovo provvedimento, prot. GSE/P20260074331 dell’11 giugno 2026, recante un’ulteriore ragione ostativa e costituente autonomo impedimento all’ammissione del beneficio. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiede, per la concessione della misura cautelare, la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022

    È stato ritenuto apparentemente diretto a disciplinare il rito, non a fondare una giurisdizione esclusiva.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    È richiamato quale disposizione attributiva di giurisdizione esclusiva, in contrapposizione all’art. 12-bis d.l. n. 68/2022.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la misura può essere concessa soltanto quando risultino congiuntamente il fumus boni iuris e il periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due requisiti giustifica il rigetto della domanda.
  • La questione di giurisdizione che richiede approfondimenti interpretativi e il confronto con orientamenti giurisprudenziali recenti può essere riservata alla fase di merito, senza che ciò imponga, nella fase cautelare, la concessione della misura richiesta.
  • La disposizione che disciplina uno specifico rito non può essere interpretata come attributiva di giurisdizione esclusiva in assenza di un’espressa previsione, soprattutto quando il legislatore ha previsto in altra disposizione una specifica attribuzione di giurisdizione esclusiva.
  • Il pregiudizio irreparabile non può essere riconosciuto sulla base della mera allegazione dell’entità economica del beneficio richiesto: occorre dimostrare concretamente l’incidenza attuale e non reintegrabile della mancata concessione della misura.
  • La fissazione di un’udienza di merito in tempi ravvicinati costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e può concorrere a escludere l’urgenza cautelare, quando non siano dimostrati ulteriori pregiudizi irreparabili.
  • L’adozione, nelle more dell’appello cautelare, di un nuovo provvedimento autonomamente ostativo all’accoglimento del beneficio può impedire la concessione della misura cautelare, rendendo comunque necessario il suo esame nella sede di merito.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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